Ai sensi dell'art.
1473 cod.civ. le parti della vendita
possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo, scelto nel contratto o da eleggere in un tempo successivo.Il II comma della norma citata prevede le conseguenze dell'impossibilità o del rifiuto del terzo in ordine all'accettazione dell'incarico: in questo caso (così come anche in quello in cui le parti, dopo aver convenuto di affidare l'arbitraggio del prezzo ad altri, non si accordassero per concretamente nominare detto terzo o per operarne la sostituzione nelle predette ipotesi di rifiuto o di impossibilità) la nomina, su richiesta di una delle parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
E' comune opinione che il terzo arbitratore non possa determinare il prezzo in assoluta libertà. In altri termini non si tratta di arbitrium merum : egli dovrà operare apprezzando tutti gli elementi atti a condurre ad un'equa determinazione. Si tratta, in buona sostanza, del principio generale posto dal I comma dell'art.
1349 cod.civ. ( arbitrium boni viri ) che costituisce la regola rispetto all'eccezione del mero arbitrio, il ricorso al quale deve essere oggetto di una espressa volontà delle parti in tal senso
nota1.
Ne segue che la determinazione del prezzo operata dal terzo potrà essere impugnata soltanto alle condizioni di cui all'ultima parte del I comma dell'art. 1349 cod.civ., vale a dire quando sia manifestamente erronea o iniqua. In dette ipotesi, come anche quando la determinazione sia mancata, sarà il giudice a sostanziare l'intervento sostitutivo delle parti
nota2.
Note
nota1
La regola è che la determinazione del terzo deve essere effettuata con equo apprezzamento, mentre il mero arbitrio deve essere espressamente pattuito (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.133, Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.467 e Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.112): non si può, perciò, certamente escludere che compratore e venditore si accordino nel senso di lasciare al terzo arbitratore la più ampia libertà in ordine all'attività di determinazione. Ciò che conta è che risulti chiaro che i contraenti abbiano inteso rimettersi al mero arbitrio del terzo, con tutte le conseguenze del caso (cfr. il II comma dell'art.
1349 cod.civ.).
top1nota2
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.33.
top2Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971