Determinazione legale del prezzo



L'art. 1474 cod.civ. contiene una serie di criteri atti a consentire la determinazione del prezzo della vendita pure in difetto di indicazioni riconducibili alla volontà dei contraenti, all'evidente scopo di evitare la nullità del contratto nota1.

Questa funzione di integrazione legale non può intervenire nella generalità dei casi (in cui pertanto l'assenza dell'indicazione dell'ammontare del corrispettivo non potrà non cagionare la radicale invalidità della vendita per carenza dei requisiti di cui all'art.1346 cod.civ. : cfr. Cass.Civ. Sez. II, 2891/88, bensì soltanto nelle ipotesi assunte in considerazione dai tre commi apridi cui alla citata norma i quali fanno riferimento, in via degradante, ad elementi sempre più sfumati (nell'ordine: la presunta volontà delle parti, il prezzo corrente, il giusto prezzo).

Viene in considerazione al I comma dell'art. 1474 cod.civ. il c.d. "prezzo del venditore". In questo senso il contratto deve avere ad oggetto "cose che il venditore vende abitualmente" in relazione alle quali le parti non abbiano determinato il corrispettivo, né abbiano convenuto il modo di determinarlo (Cass.Civ. Sez. II, 3435/82). Occorre inoltre che esso non sia "imposto" cioè stabilito per atto della pubblica autorità. Ecco che, ricorrendo le predette condizioni la legge detta la presunzione in base alla quale si reputa che "le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore" nota2.

Il II comma della norma in esame si riferisce all'eventualità in cui le cose oggetto della vendita abbiano un prezzo di borsa o di mercato (criterio del "prezzo corrente" ). A questa condizione "il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina" nota3.

Infine il III comma dell'art. 1474 cod.civ. si riferisce al "giusto prezzo". Se le parti si sono a questo richiamate si applicano le citate disposizioni sul prezzo del venditore e sul prezzo corrente. Occorre tuttavia fare attenzione a distinguere tra l'ipotesi in esame e quella in cui si abbia a registrare una sostanziale indeterminatezza del prezzo. Così deve essere reputata nulla la vendita in cui le parti abbiano rimesso ad un futuro accordo tra le medesime da raggiungersi sulla scorta di un prezzo "adeguato" o "congruo" (Cass. Civ., Sez. III, 11529/2014).
Notevole è il rinvio effettuato dalla norma in esame alla determinazione del prezzo ad opera del terzo ex art. 1473 cod.civ. : il corrispettivo della vendita viene infatti stabilito in base a questo criterio quando non ricorrono le due predette ipotesi. A questo proposito non si può condividere l'opinione nota4 secondo la quale si sia voluta garantire comunque la determinazione del prezzo. Occorrerà infatti che le parti abbiano richiamato, magari anche soltanto implicitamente, il "giusto prezzo". Quando non esista un siffatto richiamo la vendita dovrà essere infatti considerata come nulla a cagione dell'indeterminatezza e dell'indeterminabilità di un elemento essenziale (artt. 1418, 1346 cod.civ.) nota5.

Note

nota1

La norma si ispira evidentemente al principio di conservazione del contratto: Luminoso, La compravendita, Milano, 1998, p.96.
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nota2

L'accertamento della sussistenza di tali circostanze e dell'entità del prezzo è un accertamento di fatto, per il quale non possono essere stabiliti principi o criteri generali. Tuttavia si ritiene che, se tra le parti corrono normali rapporti commerciali, verrà considerato prezzo normale quello praticato solitamente tra esse. Altrimenti prezzo normale dovrà essere considerato quello praticato dal venditore nei confronti della propria clientela (cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.34).
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nota3

Qualora la merce venduta abbia contemporaneamente un prezzo praticato dal venditore ed un prezzo corrente che non coincidono, sembra che, in assenza di qualsiasi pattuizione delle parti, si debba ritenere prevalente il prezzo del venditore (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, MIlano, 1971, p.263).
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nota4

Opinione espressa da Rubino, op.cit., p.265.
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nota5

In questo senso l'opinione prevalente: cfr. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.487 e Greco e Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1981, p.118.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUMINOSO, La compravendita: corso di diritto civile, Torino, 1998
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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