Cass. civile, sez. II del 2010 numero 15103 (22/06/2010)



In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, comma I, del D.L. n. 143/1991, conv. nella L. n. 197/1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00 senza il tramite di intermediari abilitati, si riferisce al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.

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