Cass. civile, sez. II del 2017 numero 23406 (06/10/2017)




In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 143/1991 (convertito dalla L. n. 197/1991, sostituito dall'art. 1, D. Lgs. n. 153/1997), il potere di valutare le segnalazioni e, qualora ritenute fondate, di trasmetterle al questore, spetta solo al titolare dell'attività, ovvero all'organo direttivo della banca.

Il responsabile della dipendenza, invece, deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto della stessa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa, ovvero alla capacità economica e all'attività del cliente. Sicché il Direttore della filiale che venga meno a tale preciso onere di legge è responsabile, in solido con la Banca, della violazione della normativa e conseguentemente passibile della irrogazione di sanzioni amministrative.

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