Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 2759 (04/02/2025)



In caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2007, la determinazione della sanzione deve tenere conto della gravità delle circostanze, dell'entità delle operazioni, della collaborazione prestata, e della ricorrenza di eventuali precedenti violazioni. Spetta al giudice di merito la discrezionalità nel determinare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti dalla legge.

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