Prelievi di denaro da conto corrente "ingiustificati" effettuati dal lavoratore autonomo e presunti ricavi "in nero". La Cassazione fa giustizia delle fantasie del fisco. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13470 del 1 luglio 2015)

Le movimentazioni bancarie effettuate dal professionista non sono valida prova presuntiva di maggiori ricavi non dichiarati. La Commissione tributaria regionale, con un accertamento fondato su base presuntiva, ha fornito prove carenti dal punto di vista dell’autosufficienza, non facendo alcuna specifica menzione dei movimenti bancari ritenuti non giustificati e non ha quindi consentito alla Corte di valutare la fondatezza nel merito del denunciato vizio logico. Tanto a maggior ragione dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 228/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma I, numero 2), secondo periodo del dpr n. 600/1973 come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della l. n. 311/2004, limitatamente alle parole “o compensi”, ha escluso, relativamente ai prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo, l’utilizzabilità della presunzione di cui al detto art. 32, ritenendo la stessa “lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si riallaccia all'orientamento inaugurato dalla Consulta (sentenza 228/2014). Secondo il fisco le movimentazioni bancarie effettuate dal professionista (nella fattispecie un notaio) avrebbero costituito una valida prova presuntiva di maggiori ricavi non dichiarati, essendo il contribuente gravato dall'onere della prova contraria (che, nella specie, aveva fatto difetto). Avverso questo impianto accusatorio, difficilmente vincibile, è stato osservato come, all'esito del detto pronunziamento della Cosrte Costituzionale (con il quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della presunzione posta dall'art.32 comma I n.2 del dpr 600/73 come modificato dall'art.1 comma 402 lettera a) n.1 della legge 311/2004) non si possa più ipotizzare che i prelievi di denaro da conto corrente bancario senza una giustificazione esplicita possano essere presuntivamente ritenuti come destinati ad essere investiti dal lavoratore autonomo nell'ambito della propria attività professionale ai fini della produzione di un reddito che, per tale motivo, si configuri come "nero".

Aggiungi un commento