Reato di riciclaggio e prelievi da un conto corrente bancario seguiti da versamenti su altro conto. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 10746 del 13 marzo 2015)

Integra il delitto di riciclaggio di denaro o altra utilità di cui all’art. 648 bis c.p. qualsiasi prelievo o trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito: e ciò anche al cospetto di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quello che conta, secondo la S.C., è il concreto ostacolo al completo tracciamento dei flussi di denaro. In questo senso i prelievi da un conto ad altro conto contrassegnato da differente intestatario presso un diverso istituto di credito diviene penalmente rilevante. Il tutto ovviamente sulla scorta dell'elemento presupposto costituito dalla provenienza delittuosa dei fondi. Nella fattispecie il reato presupposto era costituito dall'evasione fiscale e da altri reati tributari. Mediante assegni circolari emessi su conti correnti intestati ad una società "scatola vuota", gli stessi erano stati intestati a nomi di fantasia e versati su conti correnti in altre banche, allo scopo di farne profittare ai reali beneficiari economici.

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