Cass. Pen. sez. II del 2014 numero 546 (07/01/2011)



I) L'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.

II) L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.

III) Il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., in quanto tradotto in una norma penale a più fattispecie, non costituisce un reato a consumazione anticipata, per cui nelle ipotesi in cui il reato sia commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituisce non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del delitto previsto e punito dall'art. 648 bis c.p. La circostanza siffatta acquista particolare rilievo ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato, in quanto, stante la fungibilità del denaro, non bisogna avere riguardo al termine di versamento della relativa provvista, poiché essa non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un conto corrente alimentato da una molteplicità di versamenti.

IV) Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. Pen. sez. II del 2014 numero 546 (07/01/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti