Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 72/E/2016)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 2 settembre la risoluzione n. 72/E, in tema di "Interpello ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali".
Leggi il testo completo

Commento

(di Daniele Minussi)
Bitcoin, Litecoin, Ethereum: il farsi strada delle criptovalute rende indispensabile anche per il Fisco assumere in considerazione un fenomeno ineludibile. Ecco dunque il primo provvedimento, emanato all'esito di interpello proposto all'AE.
L’attività di intermediazione che si sostanzia nel cambio tra valute tradizionali e bitcoin, quando venga svolta in modo professionale e abituale, costituisce un’attività rilevante sia ai fini IRES ed IRAP, sia agli effetti dell’Iva.
Nel caso di specie l’attività di acquisto/vendita di bitcoin svolta da una società veniva remunerata da una commissione pari alla differenza tra quanto corrisposto dal cliente in fase di cambio della valuta e la migliore quotazione del bitcoin reperita dalla società sul mercato. Tale operazione, secondo l'AE, va considerata ai fini Iva quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del Dpr 633/1972.
Da notare come, per i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite di bitcoins) non valgano a produrre redditi imponibili, facendo difetto il fine speculativo.
Importante sottolineare come l'AE possa acquisire le liste della clientela al fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. Il profilo relativo al rispetto della normativa antiriciclaggio, è assai rilevante. l'AE precisa che le società che svolgono professionalmente l’attività di negoziazione di criptovalute devono rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione all’UIF presso la Banca d'Italia previsti dal Dlgs 231/2007.

Aggiungi un commento