Pagamento effettuato con cose altrui




Ai sensi dell'art. 1192 cod. civ. , nell'ipotesi in cui il debitore abbia eseguito il pagamento con cose di cui non poteva disporre (dunque non appartenentigli), il creditore che le ha ricevute in buona fede può impugnare il pagamento ed ha il diritto al risarcimento del danno. Analoga facoltà di impugnativa è invece negata al debitore, salvo il caso in cui offra di eseguire la prestazione dovuta con cose delle quali vanta la disponibilità.

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