Modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore ad Euro 12.500. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13186 del 16 giugno 2011)

Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad euro 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'intreccio delle norme relative alle modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui al codice civile (art.1277 cod.civ.) e di quelle, portate dalla legislazione speciale (cfr., da ultimo, il DL 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), conduce a contorsioni rimarchevoli.
Se infatti va detto che l'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria si attua per il tramite della consegna di denaro contante, ovvero di valuta avente corso legale nello Stato e che gli altri strumenti di pagamento possono essere legittimamente ricusati (financo l'assegno circolare), va altresì detto che le leggi che impongono l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per importi che ad oggi sono divenuti enormemente più stringenti (importi pari o superiori ad euro 1000) conducono di fatto ad una sorta di abrogazione della normativa codicistica, utile attualmente ad acquisire pasti caldi, un pieno di carburante o poco più.

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