Modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore ad Euro 12.500. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13186 del 16 giugno 2011)
Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad euro 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.