Decreto Ministero della Giustizia, 16 aprile 2010. Relazione antiriciclaggio e black list.

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
a) "finanziamento del terrorismo": in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) "operazione": in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;
c) "Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea": gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato;
d) "riciclaggio": in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;
e) "UIF": l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto è rivolto ai seguenti soggetti:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c);
e) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto.
3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di "professionisti".

ARTICOLO 3 INDICATORI DI ANOMALIA
1. Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.
5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.
6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.
9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

ARTICOLO 4 OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente decreto.
2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
ALLEGATO 1
A. INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE:
1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.
(Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste)
7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
- costituzione o trasferimento, nei predetti Paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti Paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti Paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.
B. INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI:
8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico-patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
8.1. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.
8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
8.3. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico-patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.
9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.
9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.
9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.
C. INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'OPERAZIONE:
11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.
11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.
12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
D. INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E ALLA AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ, TRUST ED ENTI ANALOGHI:
15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.
15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea.
15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.
15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
15.5. Rilascio di procedure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.
16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.
E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:
17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.
F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:
23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea.
27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea.
28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.
ALLEGATO 2: L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
1. PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da quella prevista dall'art. 648-bis del codice penale.
La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.
I professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.
Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i professionisti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti e per i loro collaboratori, che siano professionisti abilitati. Essi stessi o dipendenti, salvo che siano state poste in essere in malafede e per finalità contrarie a quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.
La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
2. L'ANALISI DELLE OPERAZIONI DA SEGNALARE
La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.
A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.
Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.
Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

3. LA SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI
La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.
Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

4. GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
I professionisti sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.
L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.
Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell'operazione sospetta spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.
Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti - in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.
Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

6. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.
I professionisti adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.
Gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione provvedono trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione, ovvero a quei professionisti ai quali la segnalazione è direttamente collegata, tramite l'ordine professionale competente.
Allo scopo di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della UIF in sede di analisi finanziaria nonché da parte del NSPV della Guardia di finanza e della DIA nell'ambito delle indagini investigative il nominativo del segnalante viene custodito dagli ordini stessi.
Nel caso in cui il professionista non si avvalga dell'ordine professionale, la segnalazione viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela della riservatezza.
L'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente.

7. FLUSSO DI RITORNO
La UIF comunica l'avvenuta archiviazione della segnalazione, a seconda dei casi, tramite gli ordini professionali ovvero direttamente ai professionisti segnalanti.
Appositi accordi tra la UIF e gli ordini professionali regolano la gestione del flusso di ritorno delle informazioni provenienti dalla UIF e rivolte al segnalante e la conservazione di dati e atti che i professionisti devono tenere a disposizione della UIF, per la relativa attività di analisi finanziaria.
Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente sanzionato.

8. FORMAZIONE
I professionisti adottano misure di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
A tal fine, gli ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di formazione, contribuiscono alla diffusione della conoscenza della normativa antiriciclaggio e veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF ai propri iscritti. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Commento

(di Daniele Minussi) Il riciclaggio (rispetto alla cui nozione è fondamentale rammentare l'indispensabilità della sussistenza del c.d. "reato presupposto") ancora una volta protagonista dell'intervento normativo.
Il provvedimento in commento, rivolto a chi professionalmente opera nel settore economico (commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro) è specificamente rivolto ai notai, la cui funzione è, con tutta evidenza, essenziale nella dinamica del trasferimento dei beni, della costituzione di società, di entità quali trusts e del conseguente movimentazione dei capitali.
Di fondamentale rilevanza è la messa a fuoco dei c.d. "indicatori di anomalia" elaborati nel decreto (connessi al cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, alle modalità di pagamento ), ciò che è funzionale all'insorgenza dell'obbligo di segnalazione.

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