Cass. civile, sez. II del 2018 numero 9881 (20/04/2018)




In tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nella transazioni e a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, riguarda il trasferimento di denaro «a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; pertanto, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante.

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