Obbligazione generica e individuazione



Dispone l'art. 1178 cod. civ. che, quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose generiche, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media nota1. La disposizione deve essere coordinata con la norma di cui all'art. 1378 cod. civ. , ai sensi della quale il trasferimento della proprietà relativamente a cose determinate solo nel genere, interviene con l'individuazione operata dalle parti d'accordo tra loro o con le altre modalità convenute ovvero, quando esse debbano essere trasportate da un luogo all'altro, con la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Da un lato l'individuazione di cui all'art.1378 cod. civ. postula che siano messe a disposizione cose di qualità non inferiore alla media, dall'altro, in relazione ad un'eventuale individuazione unilaterale da parte del debitore (ovvero a fronte della messa a disposizione di cose di qualità inferiore alla media, nel cui ambito debba essere effettuata l'individuazione concorde), l'art. 1178 cod. civ. legittima la condotta del creditore che respinga la merce ovvero rifiuti di procedere alle operazioni di scelta. La disposizione in esame è stata ritenuta applicabile anche in relazione a beni immobili, ogniqualvolta detti beni siano reputati deducibili nel contratto come cose generiche (Cass. Civ. Sez. II, 14585/2021; Cass. Civ. Sez. II, 1194/92 ) nota2.

Il nodo fondamentale è costituito dagli effetti dell'individuazione, quali risultano dall'art. 1378 cod. civ. e dalla disamina della natura giuridica di essa.

Premesso che l'individuazione consiste propriamente nell'operazione in virtù della quale le cose generiche vengono specificate e separate, venendo a costituire una cosa specifica, idonea al trasferimento in proprietà al soggetto al quale esse sono destinatenota3 , occorre osservare che essa costituisce il momento decisivo per la produzione degli effetti traslativi, non altrimenti surrogabile (Cass. Civ. Sez. III, 108/97 ).

Quando infatti il contratto deduce un'alienazione traslativa avente ad oggetto cose generiche, l'individuazione ha quale effetto il trasferimento immediato della proprietà in funzione tuttavia dell'effetto traslativo del consenso già prestato, con il conseguente passaggio dei rischi dall'alienante all'acquirente ai sensi del III comma dell'art. 1465 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4611/82 ) nota4.

La natura giuridica dell'individuazione è disputata: secondo alcuni si tratterebbe di un atto negozialenota5, altri reputano che essa abbia la consistenza di un mero atto giuridico di carattere materialenota6, mentre infine alcuni parlano addirittura di un semplice fatto umano nota7, il quale ben potrebbe essere perfezionato anche indipendentemente da una condotta cosciente e volontaria.

La questione ha a che fare con il riferito intreccio tra l'art. 1378 cod. civ. , ai sensi del quale l'individuazione viene effettuata d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (evocando un'intesa che pare avere natura negoziale) e l'art. 1178 cod. civ. , il quale invece stabilisce che nelle obbligazioni generiche il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (dunque qualificando l'operazione come meramente esecutiva).

Il problema può essere risolto soltanto rammentando quanto oggetto di analisi a proposito della natura giuridica dell'adempimento, al quale la specificazione deve essere ricondotta, tenendo altresì conto che il motore del trasferimento traslativo rimane pur sempre il contratto di vendita.

Come già evidenziato, la natura di atto dovuto dell'adempimento non toglie che, caso per caso, sia possibile riferire di una natura giuridica variabile in relazione a ciascun atto per il cui tramite l'adempimento si concreta.

Indubbiamente il semplice pagamento non è atto negoziale, viceversa lo è la stipulazione di una vendita immobiliare allo scopo di adempiere agli obblighi scaturenti da un contratto preliminare.

Se le cose dette sono vere, allora è forse possibile tentare di dare una risposta coerente, anche se variabile, al quesito: dipende infatti dalla volontà delle parti la qualità dell'individuazione. Nel caso più semplice essa corrisponderà ad una semplice attività materiale, rimessa esclusivamente all'alienante: in questo senso l'art. 1178 cod. civ. probabilmente costituisce una norma suppletiva.

Sono tuttavia praticabili diverse costruzioni. E' ad esempio possibile che le parti si accordino affinchè la scelta sia compiuta dall'acquirente ovvero che, ai sensi dell'art. 1378 cod. civ. venga affidata alla comune determinazione delle parti (e questo potrebbe avere rilevanti conseguenze circa la legittimità della condotta del creditore che rifiutasse di assumere in consegna le cose in quanto viziate).

Ciò che tuttavia deve essere assolutamente evidenziato è che, in quest'ultima ipotesi, pur potendosi definire l'accordo sull'individuazione come atto avente connotazioni negoziali, l'efficacia traslativa è pur sempre da collegarsi con la vendita che precede nota8. In altri termini, la negozialità dell'individuazione sarebbe esclusivamente attinente alla scelta delle cose e non alla causa dell'attribuzione nè all'effetto traslativo del diritto: si tratterebbe di un accordo relativo alla mera esecuzione.

Quando si tratta di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, ai sensi del II comma dell'art. 1378 cod. civ. l'individuazione che interviene con la consegna possiede parallelamente il valore di atto di adempimento dell'obbligazione di consegnare la merce (si pensi alla c.d. vendita da piazza a piazza: cfr. II comma art. 1510 cod. civ. ) . Pertanto se la vendita di cose mobili ha ad oggetto una cosa di genere, la consegna in parola ha una duplice efficacia: da un lato individua la cosa generica, dall'altro libera il venditore dall'obbligo di effettuare la consegna. Non sempre i due momenti coincidono. Qualora le merci vengano scaricate alla rinfusa il momento del passaggio della proprietà viene ulteriormente differito (Cass. Civ. Sez. I, 74/85 ).

La rilevanza dell'appartenenza delle cose oggetto dell'obbligazione ad un genere si manifesta anche relativamente all'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta: eventualità non prospettabile nota9 quando appunto la prestazione abbia ad oggetto cose che possano comunque essere procurate dal debitore, anche nel caso in cui siano andate distrutte quelle che aveva destinato all'adempimento. Ovviamente può darsi che il genere non sia comunque illimitato: se il genus è limitato (ovvero se per altro motivo diviene impossibile disporre del genere: es. divieto di vendita), il vincolo obbligatorio permane fino a che esso non sia esauritonota10. In esito all'esaurimento o l'obbligazione si estingue ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. ovvero, nel caso in cui il debitore sia in mora o comunque inadempiente, si farà applicazione della normativa in tema di responsabilità risarcitoria.

Note

nota1

Il criterio della qualità media risale al diritto romano, ove tuttavia si affermò limitatamente ai legati, senza che si giungesse ad un principio valevole per tutte le obbligazioni: cfr. Grosso, Obbligazioni, Torino, 1966, p. 246.
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nota2

Questo esito interpretativo è condiviso anche in dottrina (cfr. Perego, La vendita di immobili non individuati, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, pp. 1225 e ss.; Greco-Cottino, Della vendita, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, pp. 495 e 496). Si sostiene, in particolare, che si possa stipulare la vendita di un immobile da individuarsi entro una serie di beni ritenuti fungibili (p.es. uno tra vari lotti di terreno).
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nota3

In tal senso Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, pp. 152 e 153; Cannata, Le obbligazioni in generale, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 67.
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nota4

Zaccaria, Dei contratti in generale, in Comm. breve al cod. civ., Padova, 1984, p. 935.
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nota5

E' di questa opinione Mirabelli, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1967, p. 191.
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nota6

Martorano, La tutela del compratore per i vizi della cosa, 1959, pp. 107 e 108, Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 111.
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nota7

Vassalli, Delle obbligazioni di genere il diritto romano, in Scritti giuridici, Milano, 1960, vol. III, p. 191.
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nota8

In tal senso Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1984, pp. 308 e 310; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 98 e 99.
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nota9

Cfr., tra i tanti riferimenti, Galgano, in Contratto e impresa, 1989, p. 37, e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 33, i quali evocano il sempreverde brocardo secondo il quale " genus numquam perit".


nota10

In tal senso Bianca, op.cit., p. 112.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • CANNATA, Le obbligazioni in generale, Torino, Tratt. dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • GALGANO, Contratto e impresa: dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale, Padova, 1989
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • GROSSO, Obbligazioni: contenuto e requisiti della prestazione: obbligazioni alternative e generiche, Torino, 1966
  • MARTORANO, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959
  • MIRABELLI, Torino, Comm.cod.civ., IV, 1967
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • PEREGO, La vendita di immobili non individuati, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1982
  • VASSALLI, Delle obbligazioni di genre il diritto romano, Milano, Scritti giuridici, III, 1960
  • ZACCARIA, Dei contratti in generale, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1984

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