Luogo e tempo del pagamento del prezzo nella compravendita



L'art. 1498 cod.civ. rimette alle parti la fissazione del luogo e del tempo del pagamento del prezzo. Tuttavia, in assenza di accordo espresso, si deve far riferimento agli usi e, in via ulteriormente subordinata, si deve considerare luogo del pagamento il luogo in cui deve avvenire la consegna (art. 1498, II comma, cod.civ.). Il pagamento del prezzo deve poi essere effettuato al domicilio del venditore ogniqualvolta per qualsiasi motivo non sia stato effettuato al momento della consegna nota1.

Sotto un altro profilo, in deroga a quanto previsto in via generale dall' art. 1282 cod.civ. (norma che richiede ai fini della produzione di interessi l'esistenza di un credito liquido ed esigibile), se la vendita ha ad oggetto un bene produttivo di frutti o di altri proventi ed il termine per il pagamento del prezzo è differito nel tempo, l' art. 1499 cod.civ. prevede la decorrenza di interessi di diritto sul prezzo fin dal momento della consegna della cosa venduta.

Note

nota1

Secondo un'opinione (Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.578) in quest'ultima ipotesi troverebbe applicazione anche l'art.1182, III comma cod.civ.. Qualora il domicilio del venditore alla scadenza fosse diverso da quello noto al momento della conclusione del contratto e ciò renda più gravoso l'adempimento per l'acquirente, sarebbe dunque consentito a questi di pagare al proprio domicilio previamente dichiarato al venditore.
top1

Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita, Milano, 1962

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Luogo e tempo del pagamento del prezzo nella compravendita"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti