Conferma tacita delle disposizioni testamentarie invalide



L'ultima parte dell'art. 590 cod.civ. espressamente prevede, quale modalità alternativa di una esplicita conferma della disposizione testamentaria affetta da vizio invalidante, la "volontaria esecuzione" da parte di chi fosse a conoscenza del vizio della stessa. Si tratta della c.d. conferma tacita, cioè di quel contegno concludente che consiste in qualsiasi comportamento per il cui tramite ci si adegua alla determinazione del testatore.

Secondo l'opinione dominante verrebbe in considerazione ogni condotta, sia intesa all'attuazione di prestazioni dedotte in obbligazioni, sia diretta a porre in essere trasferimenti traslativi afferenti a diritti reali (il trasferimento di un bene in adempimento di un legato) nota1 .

Le discussioni circa la natura giuridica della conferma tacita devono partire dall'osservazione in base alla quale l'art.590 cod.civ. contempla omogeneamente il comportamento concludente e la espressa e diretta manifestazione di volontà confermativa. In entrambi i casi occorre, infatti, che il soggetto agisca in una situazione di conoscenza della causa invalidante. Ciò si estrinseca nella consapevolezza sia della specie di alterazione (es.: la mancanza dell'olografia della scheda), sia dell'effetto della stessa (per l'appunto la nullità o l'annullabilità). L'esecuzione deve inoltre essere volontaria nota2. Il nodo consiste proprio nel significato da annettere a tale volontarietà. Volontaria esecuzione vuol dire mettere in atto un comportamento cosciente e volontario, ancorchè non accompagnato dall'intento di eliminare il vizio invalidante, o significa qualche cosa in più, e precisamente volontà intesa a conferire effetti ad una disposizione altrimenti inficiata?

La cosa non è irrilevante: nella prima ipotesi ci troveremmo di fronte ad un mero atto giuridico, nella seconda ad una vera e propria manifestazione di volontà negoziale, ancorchè implicita, desumibile interpretativamente da un contegno fattuale nota3. La soluzione del nodo, lungi dal possedere una portata semplicemente classificatoria, rileva per una serie di questioni non indifferenti. Sarà possibile per colui che ha posto in essere una condotta qualificabile come convalida tacita dar conto che, nonostante le apparenze, egli non aveva in realtà voluto eliminare la causa di invalidità del testamento? Soltanto se la risposta fosse affermativa si potrà parlare di atto negoziale, diversamente dovendosi ritenere che gli effetti della figura siano autonomamente imputabili alla legge, sol che sia riscontrabile la fattispecie astrattamente da essa prevista (vale a dire un comportamento cosciente e volontario di chi sia nella consapevolezza della causa di invalidità ed indipendentemente da uno specifico intento di eliminare la causa di invalidità della disposizione).

Note

nota1

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.60 e Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.248. Il problema si sposta poi a valle: come dare evidenza all'atto di conferma tacita in forza del quale viene ad assumere efficacia la disposizione testamentaria nulla riguardante l'attribuzione di diritti reali immobiliari? E' stato in proposito sostenuto che ben si potrebbe assoggettare a trascrizione la sentenza di accertamento che eventualmente intervenisse sul punto (Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1991 p.621). Questo esito interpretativo postula che sia sorta una controversia sul punto. Cosa dire invece quando l'intervenuta conferma rappresenti un dato pacifico? Laddove si sottolinei il carattere negoziale della medesima si potrebbe operare una trascrizione ai sensi dell'art. 2645 cod.civ. (Gazzoni, cit., p.410).
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nota2

L'onere della relativa prova, quale fatto costitutivo della conferma, incomberà su colui che intende invocarne gli effetti, volendo giovarsi della disposizione nulla. Occorrerà dar conto dell'invalidità della disposizione testamentaria, della volontaria esecuzione e della capacità di chi l'ha posta in essere (Torrente, La donazione, in Tratt. dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.543; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.598; Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953, p.143). Deve inoltre trattarsi di una vera e propria esecuzione della disposizione e non di una condotta dalla quale si possa semplicemente desumere l'intento di effettuare la convalida.
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nota3

Volontà che si sostanzierebbe con tutta evidenza nell'intento di convalidare il testamento invalido. Non sarebbe certo sufficiente un atto che venisse a dare attuazione alla disposizione semplicemente dal punto di vista oggettivo, quand'anche esso consistesse in una manifestazione di volontà negoziale. Si pensi alla consegna della cosa oggetto di un legato nullo che sia intervenuta perchè l'erede l'ha concessa in comodato al soggetto nominato legatario. Nel senso della natura negoziale del contegno di cui all'art.590 cod.civ. cfr. Torrente, cit., p.528; Betti, voce Convalescenza, in N.sso Dig.it., vol.IV, Torino, 1959, p.789. V'è anche chi (Campagna, I negozi di attuazione e la manifestazione dell'intento negoziale, Milano, 1958, p.234) ha osservato come la conferma tacita ben potrebbe essere annoverata tra i negozi di attuazione, in cui la volontà dell'agente viene realizzata immediatamente, senza porre quest'ultimo in relazione con altri soggetti. Sembra invece da respingere l'opinione (Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.265 e Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.93) che qualificava la conferma come rinunzia all'azione di nullità ad opera del confermante. Tale tesi, infatti, non riesce a spiegare come alla preclusione dell'azione di nullità possa seguire l'efficacia del negozio nullo per il confermante. Il negozio nullo non è infatti idoneo a produrre effetti ed il semplice mancato esercizio dell'azione di nullità non è in grado di creare una situazione giuridicamente rilevante e protetta.
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Bibliografia

  • BETTI, Convalescenza, Torino, N.sso Dig.it., IV, 1959
  • CAMPAGNA, I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958., Milano, 1958
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GAZZONI, La trascrizione immobiliare, Milano, Comm.cod.civ. dir. Schlesinger, I, 1991
  • PASETTI, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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