Cass. civile, sez. VI-II del 2020 numero 1438 (22/01/2020)




L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare: ne discende che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, tale modalità acquisitiva dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che possiedano al contempo una valenza civilistica e fiscale, quale la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.

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