Cass. Civ., sez. V tributaria, n. 11213/2007. Transazione effettuata dall'erede legittimo con l'erede testamentario dichiarato decaduto dal diritto di accettare l'eredità.

Intervenuta, nel contraddittorio di alcuni degli eredi legittimi, sentenza della Corte di appello che dichiari decaduto l'erede testamentario (nella specie: ente di beneficenza) dal diritto di accettare l'eredità e l'eredità devoluta secondo le norme della successione legittima, qualora nelle more del giudizio di Cassazione, avverso tale sentenza, tutti gli eredi legittimi concludano una transazione con la quale si impegnano a rinunciare agli effetti della sentenza della Corte di appello a fronte dell'attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell'asse ereditario, l'accettazione di tale transazione da parte di quanti non erano parti del precedente giudizio importa accettazione della qualità di erede (con conseguente obbligo di pagamento della imposta di successione). La rinuncia dedotta in transazione, infatti, non è una situazione giuridica autonoma, avulsa dalla qualità di erede legittimo, per cui quanto ricevuto dall'erede non parte del giudizio costituisce tacitazione non già del diritto a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al de cuius e, quindi, esercizio di tale diritto.


Commento

L'espressione dell'intento abdicativo in ordine agli effetti di una pronunzia giudiziale non passata in giudicato, pronunzia con la quale era stata dichiarata la decadenza dell'erede testamentario dal diritto di accettare, è stata reputata dalla S.C. comunque espressione di una volontà riconducibile alla qualità ereditaria del soggetto vocato ex lege, come tale importante gli effetti di cui all'art.476 cod.civ..

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