Se la mera presentazione della dichiarazione di successione non configura accettazione tacita dell'eredità, altrettanto non è a dirsi per la voltura catastale degli immobili. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 1438 del 22 gennaio 2020)

L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare: ne discende che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, tale modalità acquisitiva dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che possiedano al contempo una valenza civilistica e fiscale, quale la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Prima di rettamente intendere la portata della sentenza che qui si commenta deve essere convenientemente messo a fuoco come sia del tutto pacifico che la presentazione della denunzia di successione, che concreta l'adempimento di un mero obbligo tributario, non attribuisce al chiamato il titolo ereditario. Essa non vale quale condotta integrante accettazione tacita d'eredità ai sensi dell'art. 476 cod.civ. (in questo senso si veda Cass. Civ., Sez. I, 4843/2019 nonchè Cass. Civ. Sez.II, 2711/96). La prima tra le pronunzie citate tra l'altro assume in considerazione anche la trascrizione che segue, ma non la susseguente voltura catastale. Proprio qui sta il punto. Mentre la trascrizione della denuncia (contro il defunto ed a favore degli eredi) interviene ex officio, non altrettanto è a dirsi per la voltura catastale, la quale invece deve far seguito ad opera di colui che si sia attivato per la presentazione della denuncia di successione. Ecco perché, a differenza di quanto si può dire per la prima, dall'esecuzione dell'incombente è possibile desumere quel comportamento significativo interpretativamente qualificabile come accettazione tacita.

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