Concessione di ipoteca su bene ereditario e accettazione tacita d'eredità. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 5569 del 1 marzo 2021)

L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 cod.civ., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Invero non è revocabile in dubbio l'esito ermeneutico al quale è pervenuta la S.C.: la concessione di ipoteca su bene ereditario non può non integrare una condotta che il chiamato non avrebbe potuto porre in essere se non nella qualità di erede e che indubbiamente non avrebbe avuto diritto di porre in essere se non nella qualità ereditaria.

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