Procedimento di mediazione riferito a divisione ereditaria. Accettazione tacita? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 10655 del 1 aprile 2022)

L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'esito interpretativo al quale è pervenuta la S.C.: non vi sarebbe nessun valido argomento per negare la portata di accettazione tacita d'eredità ai sensi dell'art. 476 cod.civ. all'iniziativa del chiamato volta ad attivare il procedimento di mediazione da promuoversi prodromicamente rispetto all'introduzione della domanda giudiziale di divisione ereditaria. Anche in tale ipotesi, infatti, si tratterebbe di un atto che non si avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede e che che suppone necessariamente la volontà di acquisire l'eredità.

Aggiungi un commento