Prevede l'art.
686 cod.civ. che l'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o anche di parte di essa (anche mediante vendita con patto di riscatto) ha l'effetto di
revocare il legato (soltanto questo, non la disposizione a titolo universale: Cass.Civ. Sez.II,
8780/87) relativamente a quanto alienato. Questa conseguenza si produce anche quando l'atto con il quale si perfeziona il trasferimento sia annullabile per cause differenti da vizi del consenso (in essi compreso il difetto di capacità naturale: Cass.Civ. Sez.II,
2212/90) ovvero la cosa ritorni in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore abbia trasformato la cosa legata in una diversa, tale cioè da determinare la perdita dell'individualità della cosa, mutando la forma precedente ovvero la primitiva denominazione
nota1.
Dette modificazioni in fatto sono state qualificate come revoca tacita in relazione all'assegno divisionale semplice operato dal testatore, qualificato in chiave di legato obbligatorio (
Cass. Civ. Sez. II, 27377/2021).
La ratio del modo di disporre della norma è sicuramente da rinvenirsi in una condotta volontaria del testatore, la cui matrice negoziale può essere difficilmente negata nota2. In questo senso è decisivo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art.
686 cod.civ., ai sensi del quale viene ammessa la prova di una diversa volontà: la revoca che segue alle condotte descritte costituisce cioè l'oggetto di una presunzione
juris tantum, che apre la via per un'eventualmente diversa ricostruzione della volontà del testatore. Ordinariamente, infatti, colui che aliena o trasforma la cosa legata vuole revocare la disposizione
mortis causa a titolo particolare, che è strettamente correlata ad un oggetto determinato. Non è detto tuttavia che le cose stiano sempre così. Il testatore potrebbe essersi in concreto comportato in maniera tale da escludere la conseguenza della revoca; in tal caso si porrebbero con tutta evidenza problemi di carattere pratico in ordine all'eseguibilità della disposizione (non esistendo più la cosa determinata nell'asse). Prescindendo dall'osservazione secondo la quale la cosa alienata o trasformata potrebbe tornare successivamente nel patrimonio del disponente
nota3, in difetto di ciò è possibile comunque ipotizzare soluzioni alternative. Si pensi alla sostituzione della cosa con quanto ricavato dall'alienazione (ovvero con un prezzo equamente stimato). Secondo un'opinione
nota4, la disposizione resisterebbe come legato di cosa altrui. Parte della dottrina
nota5 parla degli atti di cui all'art.
686 cod.civ. in questione come di fattispecie assumibili nell'ambito delle
attuazioni di volontà (o negozi di attuazione), nei quali cioè la volontà viene semplicemente attuata senza che si faccia luogo a condotte dichiarative.
Più specificamente la revoca mediante alienazione è stata considerata come un negozio giuridico tacito necessariamente incluso in un negozio dichiarativo (una vendita, una permuta, una donazione); la revoca che segue alla trasformazione integrerebbe, invece, un negozio di attuazione, concretandosi in una condotta meramente materiale
nota6.
Note
nota1
Perché si abbia trasformazione a giudizio della dottrina è necessario che sussistano due requisiti: la volontarietà dell'atto di trasformazione e la modifica sostanziale della cosa legata, che si ha quando si determina una modifica della destinazione economico-sociale della cosa stessa (cfr. Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1307).
top1nota2
Conforme Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1983, p.553.
top2nota3
Così Triola, Considerazioni in tema di revoca del legato, in Giust.civ., vol.I, 1987, p.1544.
top3nota4
Azzariti, Alienazione e trasformazione della cosa legata e revoca del legato, in Riv.trim.dir. e proc. civ., 1976, p.1260.
top4nota5
Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.137.
top5nota6
E' l'opinione di Capozzi, op.cit., p.554.
top6Bibliografia
- AZZARITI, Alienazione e trasformazione della cosa legata, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1976
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- GIAMPETRAGLIA, La revoca testamentaria, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- TRIOLA, Considerazioni in tema di revoca del legato, Giust.civ., I, 1987