Tribunale di Parma, sentenza del 06 dicembre 2005. In tema di accettazione tacita d'eredità.

Ai fini dell'accettazione tacita d'eredità non è sufficiente un qualsiasi atto che, sulla base della sua specifica natura e della sua destinazione finalistica, possa giustificare altre possibili interpretazioni rispetto a quella di assunzione della qualità di erede. La falsificazione della firma di traenza di alcuni assegni ed ulteriori condotte con le quali vengono a integrarsi estremi di reato quali l'impossessamento di beni mobili già di proprietà del de cuius, non possono pertanto essere qualificate nell'ambito della fattispecie di cui all'art.476 cod.civ..


Commento

La sussistenza di un atto integrante gli estremi dell'accettazione tacita d'eredità richiede comunque l'inequivocità della condotta dell'agente, condotta cui possa univocamente ricondursi un intento presupponente la volontà di accettare. Il compimento di alcuni fatti di reato da parte del chiamato non è di per sè elemento tale da importare accettazione dell'eredità.

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