Tribunale di Parma, sentenza del 06 dicembre 2005. In tema di accettazione tacita d'eredità.
Ai fini dell'accettazione tacita d'eredità non è sufficiente un qualsiasi atto che, sulla base della sua specifica natura e della sua destinazione finalistica, possa giustificare altre possibili interpretazioni rispetto a quella di assunzione della qualità di erede. La falsificazione della firma di traenza di alcuni assegni ed ulteriori condotte con le quali vengono a integrarsi estremi di reato quali l'impossessamento di beni mobili già di proprietà del de cuius, non possono pertanto essere qualificate nell'ambito della fattispecie di cui all'art.476 cod.civ..