Distruzione del testamento olografo



L'art. 684 cod. civ. prevede il caso della lacerazione, distruzione o cancellazione totale o parziale del testamento olografo.
In queste eventualità la norma citata pone una presunzione juris tantum di revoca dell'atto di ultima volontà:
risulta infatti possibile dar conto, nonostante la materiale condotta estrinsecantesi nelle predette azioni, l'assenza dell'intento di porre nel nulla l'atto. La distruzione configura pertanto sicuramente un atto avente consistenza negoziale dato che, come riferito, è ammessa la prova che, nonostante la distruzione o la lacerazione, il soggetto non intendeva revocare il testamento. E' stato deciso, ad esempio, che la cancellazione della sottoscrizione apposta in calce alla scheda non impedisca al disponente di utilizzarla, apponendovi ulteriore nuova sottoscrizione (Cass. Civ. Sez. II, 1668/04). La distruzione di uno soltanto di due originali del testamento non configura la fattispecie in parola, dovendosi dunque escludere la sussistenza del paradigma di cui alla norma in esame (Cass. Civ. Sez. II, 27395/09).
E' inoltre il caso di notare come una distruzione del testamento successiva alla morte dell'ereditando non soltanto non possa, con tutta evidenza, valere quale revoca, ma addirittura non sia preclusiva di un accertamento giudiziale che tenga luogo della pubblicazione dell'atto di ultima volontà, adempimento divenuto impossibile (Cass. Civ. Sez. II, 3636/04). Rimane da domandarsi quale sarebbe la sorte di un testamento distrutto successivamente alla morte del testatore per incarico conferito da quest'ultimo ad un fiduciario.

Alcuni Autori nota1 parlano comunque di mero atto non negoziale: la distruzione implicherebbe di per sè revoca. La prova contraria consisterebbe nella possibilità di provare che la distruzione non sia stata volontaria. Questa ricostruzione non sembra aderente al dettato della norma nota2. Essa fa menzione della possibilità che si dia prova della distruzione ad opera di persona diversa dal testatore, ovvero che costui non avesse l'intenzione di revocare. La prova contraria, per quanto difficile, sembra dunque incentrarsi sul fatto della revoca e non sul fatto della materialità della distruzione nota3. Conseguentemente potrebbe essere provato che, nonostante la volontaria distruzione, non vi fosse in concreto, nel caso specifico, volontà di revocare (es: il testatore dice: ho scritto con pessima grafia il testamento, ora lo straccio e lo riscrivo; lo straccia e poi muore) nota4.
La norma non disciplina lo smarrimento della scheda testamentaria, situazione che, a differenza della distruzione, non parrebbe riconducibile ad una chiara azione umana, contestualizzabile nello spazio e nel tempo. Tuttavia lo smarrimento è stato equiparato all'ipotesi normativa che stiamo esaminando, allo scopo di consentire che fosse dato conto dell'esistenza di un testamento da una semplice copia (Cass. Civ. Sez. II, 22191/2020).

Note

nota1

Giannattasio, Delle successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1980, p. 355 e Cicu, Testamento, Milano, 1951, p. 153, a giudizio dei quali qualora la distruzione sia opera volontaria del testatore si dovrebbe configurare una presunzione assoluta iuris et de iure.
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nota2

La dottrina maggioritaria ritiene infatti che la presunzione abbia carattere relativo: così Giorgianni, Intorno alla c.d. revoca del testamento per distruzione, lacerazione o cancellazione, in Scritti giuridici in onore di Carnelutti, vol. III, Padova, 1950, p. 531; Allara, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Torino, 1951, p.303; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 606 e Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p. 133.
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nota3

Conforme Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 1982, p. 551.
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nota4

Analogamente Azzariti-Martinez, op. cit., p. 553, secondo cui non sempre alla volontà di distruzione corrisponde una volontà di revoca.
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Bibliografia

  • ALLARA, La revocazione delle disposizioni testamentarie: corso di diritto civile, Torino, 1951
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
  • GIORGIANNI, Intorno alla c.d. revoca del testam., Padova, Scritti giuridici in onore di Carnelutti, III, 1950
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965


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