L'impossessamento, inteso come la condotta di un soggetto volta ad instaurare una situazione di possesso in capo a sè medesimo, non è indubbiamente connotato dalla volizione in ordine agli effetti che l'istituto è idoneo a produrre.
Occorre a questo proposito analizzare la nozione e la consistenza del c.d. animus spoliandi che connoterebbe il comportamento mediante il quale il possesso viene acquisito (Cass. Civ. Sez. II,
1383/76 ). Deve al riguardo escludersi che si tratti di una condotta qualificata dalla consapevole volontà della produzione degli effetti propri della situazione possessoria, che l'agente si rappresenti e che investa di volizione
nota1. L'efficacia propria della situazione possessoria (l'usucapione, la tutela possessoria) è infatti dalla legge prevista in relazione alla mera constatazione della sussistenza di una situazione di fatto (nella quale è comunque dedotto l' animus rem sibi habendi, elemento da valutarsi in capo al possessore) rispetto alla quale un siffatto atteggiamento soggettivo risulta del tutto estraneo
nota2.
Ciò che conta è il riferito
animus rem sibi habendi, che consta della semplice consapevolezza soggettiva della materialità della condotta di apprensione, connotata da un potere di fatto corrispondente a quello assicurato da un diritto reale
nota3.
A questa costruzione si attaglia pertanto il riferimento non già alla categoria negoziale, bensì a quella dei semplici
atti giuridici. Coerentemente è stato deciso nel senso che, ai fini dell'acquisto del possesso, sia sufficiente la
mera capacità naturale, della quale in concreto può essere dotato anche il soggetto minore d'età (Cass. Civ. Sez. II
22776/04 ).
Note
nota1
V. Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.464; Dejana, Un requisito non richiesto per lo spoglio: l'animus spoliandi, in Giur. completa Cort. Cass.Civ. Sez.civ., I, 1946, p.142.
top1nota2
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.746; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.215.
top2nota3
Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.354.
top3Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- BIGLIAZZI GERI, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980
- DEIANA, Un requisito non richiesto per lo spoglio: l'animus spoliandi, Giur.completa Cor.Cass.Sez.Civ.I, 1946
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982