Riconoscimento di figlio



Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (non più di "figlio naturale", categoria soppressa all'esito dell'entrata in vigore della riforma della filiazione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014) consiste in una dichiarazione della madre o del padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, fatta nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, successiva alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo (250 cod.civ.).

Giova osservare come, ai sensi del riformato (art. 251 cod.civ.) non sussiste più una categoria di figli "non riconoscibili": infatti il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta (c.d. figli incestuosi), può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice. Dunque nel caso di figlio nato da incesto il riconoscimento è possibile in relazione ad autorizzazione tutoria eventualmente assunta nel di lui interesse.

Ai sensi dell'art. 256 cod.civ. il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, 1993/2016, con rilevanti specificazioni relative a quando l'atto possa dirsi veicolato in un testamento) produce effetto, anche se il testamento è stato revocato, dal giorno della morte del testatore.

Poiché gli effetti del riconoscimento (cfr. artt. 258 , 261 cod.civ.: assunzione di tutti i diritti ed i doveri che si hanno nei confronti dei figli) per colui che lo effettua si producono indipendentemente dall'intento, essendo previsti dalla legge e non essendo data impugnativa relativamente alla dimostrazione di una volontà diversa, sembra appropriato ritenere che esso abbia la consistenza di mero atto giuridico nota1.

In giurisprudenza si parla spesso di negozio giuridico unilaterale, tuttavia il riconoscimento può essere impugnato soltanto per difetto di veridicità (art. 263 cod.civ.) o per violenza (art. 265 cod.civ.; Cass. Civ. Sez. I, 12085/95 ; Cass. Civ. Sez. I, 2269/93 ), non per errore.

Cosa dire dell'ipotesi in cui il riconoscimento del figlio sia indotto con l'inganno dal partner, palesandosi successivamente che il figlio riconosciuto come proprio non era tale? Al di là del profilo dell'impugnazione dell'atto in se, si manifesta un rilevante profilo risarcitorio. E' stato deciso, in particolare, come debbano essere risarciti anche i danni non patrimoniali, consistenti nella lesione dell'autodeterminazione delle scelte di vita effettuate in conseguenza della nascita di un figlio effettivamente non proprio, ma creduto tale (Tribunale di Firenze, 2 febbraio 2015).

Tema di segno inverso è quello del mancato riconoscimento della filiazione da parte del padre (che "naturale" non si può più appellare, in esito all'entrata in vigore della riforma della filiazione di cui alla legge 10 dicembre 2012 n° 219). Ci si è posti il problema del pregiudizio di una siffatta condotta in capo al figlio. Al riguardo è stato deciso che il danno, avente natura non patrimoniale, risulta risarcibile facendosi ricorso all'equità sulla scorta dei medesimi criteri che presiedono al risarcimento del danno per la morte del genitore (Tribunale di Roma, 19 maggio 2017).

Note

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Così anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.421. Contra Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.264, che intravede in esso un negozio di accertamento nonchè Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia , Torino, 1978, p.329;  Pino, Il diritto di famiglia, Padova, 1984, p.170 i quali preferiscono qualificarlo come negozio giuridico unilaterale.
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Bibliografia

  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • PINO, Il diritto di famiglia, Padova, 1984
  • TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978

Prassi collegate

  • Quesito n. 47-2009/C, Testamento contenente riconoscimento figlio naturale nato all'estero e ufficio dello stato civile destinatario della copia
  • Quesito n. 267-2008/I, Costituzione di società da parte di soggetto dichiarato fallito
  • Quesito n. 677-2008/C, Atto di riconoscimento di figlio naturale in pendenza di giudizio di disconoscimento della paternità

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