Eredità dannosa? E' il Fisco creditore del de cuius a dover dare la prova che è intervenuta accettazione dell’eredità da parte dei chiamati. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3611 del 24 febbraio 2016)

In tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del loro dante causa; tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Accertare la qualità ereditaria può essere un problema. Infatti, a prescindere dall'infrequente ricorrenza di un'accettazione tacita (che richiede un atto avente precisi requisiti formali) assai più frequentemente ha luogo accettazione tacita (ad esempio vendendo un bene ereditario) ovvero anche presunta (possedendo beni ereditari per un periodo di tempo maggiore di tre mesi). Ciò premesso, risponde ai principi generali il fatto che l'AE sia gravata dell'onere della prova di dar conto dell'intervenuta assunzione della qualità ereditaria in capo al soggetto che pretende di escutere in relazione alle passività del defunto. Al riguardo non si può che concordare sulle conclusioni cui è pervenuta la S.C.: indubbiamente la semplice presentazione della denunzia di successione non produce alcun effetto acquisitivo della qualità ereditaria, ponendosi quale mero adempimento di un obbligo di legge che può essere soddisfatto da chiunque. Che cosa c'entra però la produzione degli atti dello stato civile ai fini della prova? La questione non pare chiara, dal momento che la mera parentela non è concludente rispetto all'accettazione e, d'altronde, la semplice presentazione di denunzia di successione non è mai stata reputata (cfr. Cass. civile, sez. II 1996/2711) atto che non si ha diritto di fare se non nella qualità di erede e che implica la volontà di divenirlo.

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