Cass. Civ., sez. III, n. 14081/2005. Comportamento di riassunzione e accettazione tacita di eredità.

Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, in qualità di figlio/a del medesimo, e che si dimostri l'allegata relazione di parentela (come nel caso affrontato dalla decisione in esame, producendo certificazione di famiglia da cui essa emerga), pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, il comportamento di riassunzione con l'allegata qualità di erede, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione in concreto verificatasi, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far ritenere dimostrata la legittimazione alla riassunzione.

Commento

La pronunzia non esplora la natura della domanda giudiziale svolta dall'ereditando. Ci si potrebbe legittimamente interrogare se la considerazione di quest'ultima possa o meno influenzare le conclusioni circa l'assunzione della qualità d'erede di colui che si attiva in riassunzione. Quando l'attività processuale fosse infatti intesa a preservare il patrimonio ereditario infatti non potrebbe essere esclusa una differente qualificazione del comportamento del chiamato.

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