Cass. civile, sez. V del 2019 numero 10908 (18/04/2019)




Nella vigenza della disciplina del processo tributario dettata dal d.P.R. n. 636 del 1972 non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica, con la conseguenza che, dopo la morte del contribuente in pendenza del giudizio, il chiamato all'eredità può produrre personalmente l'atto di rinuncia di cui all'art. 521 c.c., allo scopo di dimostrare la propria estraneità ai debiti del "de cuius", compresi quelli tributari.
L'assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l'accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 346 del 1990, l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Gli eredi, a tal fine, sono gravati dall'onere di produrre, nel giudizio di merito nel quale la questione della loro legittimazione viene in concreto a porsi, l'eventuale atto di rinuncia all'eredità, a fronte del quale incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provarne la mancata inserzione nel registro delle successioni ai fini della opponibilità di tale atto ai terzi.

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