Promessa di matrimonio



Ai sensi dell'art. 79 cod.civ. dalla promessa di matrimonio non scaturisce alcun obbligo, nè a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di inadempimento .

Quali sono gli effetti dell'atto in esame?

Da un lato il successivo art. 80 cod.civ. chiarisce che, nel caso in cui le nozze non vengano celebrate, il promittente può domandare la restituzione dei doni che fossero stati fatti a causa della promessa (cfr., per l'ipotesi in cui si trattasse di beni immobili acquistati con il denaro di uno soltanto dei nubendi: Cass. Civ. Sez. I, ord. 29980/2021), dall'altro ai sensi dell'art. 81 cod.civ. si prevede possa scaturire, nell'ipotesi in cui la promessa sia stata violata senza un giusto motivo, il diritto al risarcimento del danno per le spese sostenute e per le obbligazioni contratte (nei limiti di quelle usuali rispetto alla condizione delle parti).
Un pari diritto compete a colui che, per colpa del promittente, abbia rifiutato le nozze (II comma art. 81 cod.civ.). E' escluso, in particolare, che sia dovuto il risarcimento del danno secondo le norme proprie dell'illecito extracontrattuale o che possa invocarsi una responsabilità a titolo precontrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 9/12).

Il citato art.81 cod.civ. prescrive che la promessa di matrimonio debba essere effettuata vicendevolmente (dunque escludendosi una promessa unilaterale) da persone capaci (maggiore di età o minore quando sia stata ammessa a contrarre matrimonio ex art. 84 cod.civ.) e debba risultare da atto pubblico, da scrittura privata, ovvero dalla richiesta di pubblicazione. Si distingue a questo proposito la promessa formale o solenne (di cui all'art. 81 cod.civ.), che produce le conseguenze appena esposte, dalla promessa semplice o informale, risultante, cioè, da dichiarazioni non effettuate per atto pubblico nè risultanti da scrittura privata o da contegni concludenti nota1 . Quest'ultima non produce alcun effetto, se non quello di rendere possibile la restituzione dei doni di cui all'art. 80 cod.civ.. Questa conseguenza è tuttavia da riconnettersi alla mancata celebrazione del matrimonio (Cass. Civ. Sez. I, 3015/83 ; Cass. Civ. Sez. I, 1260/94 ).

Quale natura giuridica possiede la promessa di matrimonio?

Considerate le conseguenze giuridiche esaminate, non si può concludere se non nel senso che si tratti non già di un atto negoziale, bensì di un mero atto giuridico nota2. La promessa (anche se formale) non risulta infatti produttiva delle conseguenze giuridiche cui mirerebbero i promittenti. Non vale cioè ad impegnare i medesimi a contrarre le nozze, bensì ai limitati fini esaminati, legittima una reazione quando non seguano le nozze e siano state sostenute spese o assunti obblighi nei confronti di terzinota3 .

La domanda di risarcimento in discorso non è proponibile trascorso un anno a far tempo dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze (ultimo comma art. 81 cod.civ.).

Note

nota1

Così anche Rossi Carleo, in Comm.cod.civ. dir. da Cendon, Torino, 1999, I, p.267.
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nota2

Così Jemolo, Il matrimonio, in Trattato di dir.civ., dir. da Vassalli, vol.III, 1, Torino, 1961, p.55. In senso contrario si può rammentare l'opinione di coloro che sostengono la natura negoziale o contrattuale dell'istituto in questione: cfr. Degni, Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano, Padova, 1943, p.41 e Tedeschi, voce Promessa di matrimonio, in N.mo Dig.it., vol.X, p.420.
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nota3

Analogamente Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.193.
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Bibliografia

  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • DEGNI, Il diritto di famiglia nel nuovo codice civile italiano, Padova, 1943
  • JEMOLO, Il matrimonio, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, III, 1961
  • ROSSI CARLEO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1999
  • TEDESCHI, Promessa di matrimonio, Torino, N.mo Dig.it., X

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