La mera notifica non respinta della citazione in riassunzione non determina nel chiamato accettazione d'eredità. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17445 del 28 giugno 2019)

Il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi in giudizio e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, data la complessità del procedimento ereditari e la non attingibilità del sistema di pubblicità atto a permettere un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato.
Costui, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come potrebbe la parte del procedimento civile nel quale ha avuto luogo la morte della controparte accertare la qualità ereditaria di chi appare essere chiamato all'eredità di quest'ultima? Se si pone mente al fatto che quasi mai l'accettazione interviene espressamente (ex art. 475 cod.civ.), bensì più spesso o tacitamente, ai sensi della norma successiva, quando non addirittura in forza del mero fatto giuridico costituito dal possesso dei beni ereditari e del silente decorso di tre mesi dall'apertura della successione, diviene agevole sposare il contenuto della decisione in commento. Spetterà dunque al convenuto nel giudizio in riassunzione allegare la propria qualità di semplice delato, non ancora (forse mai) erede, allo scopo di contestare il difetto di legittimazione passiva. Comunque utile la precisazione della Corte: il mero recepimento della notifica dell'atto giudiziario non implica accettazione d'eredità, permanendo la qualifica di chiamato in capo al soggetto destinatario dell'atto.

Aggiungi un commento