Ritiro del testamento segreto



Il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio (o dell'archivista presso cui si trova depositato) che sia effettuato dal testatore (attività assunta in considerazione dall'art. 608 cod.civ.) importa la revoca di esso. Tale conseguenza tuttavia non si produce qualora la scheda testamentaria possa valere come testamento olografo (art. 685 cod.civ.).

La norma di cui all'art. 608 cod.civ. prevede un'ipotesi di revoca del testamento che si attua per il tramite di una condotta considerata concludente. Poichè il testamento segreto è indispensabilmente qualificato dal requisito della permanenza della scheda presso un notaio o presso un pubblico archivio, se tale presupposto non si può più considerare sussistente, la fattispecie non è più conforme a quella prevista dalla legge. Il fatto che il testamento, come tale, non possa più dirsi esistente come testamento segreto, tuttavia non preclude l'eventuale apprezzamento della scheda testamentaria come olografa nota1. Il ritiro corrisponderebbe allora al mero intento del testatore di tenere presso di sé la scheda. Si tratta, a ben vedere, dello stesso principio di conservazione che presiede alla norma di cui all'art. 607 cod.civ. in tema di conversione formale nota2.

Il ritiro del testamento segreto è una fattispecie tipizzata: il relativo procedimento è minuziosamente specificato dalla legge all'art. 608 cod.civ..
Che cosa dire dell'eventualità in cui la scheda testamentaria sia prelevata dal soggetto che ne è depositario in difetto delle formalità previste?

Secondo un'opinione l'effetto revocatorio si produrrebbe, ad eccezione dell'ipotesi in cui il testatore abbia sottratto al notaio la scheda con la violenza o clandestinamente nota3. Sembra tuttavia preferibile aderire alla tesi contraria nota4, secondo la quale il testamento si intende revocato: a prescindere dal fatto che apparirebbe arduo dare pubblicazione ad un testamento segreto il cui substrato materiale non è più nella disponibilità del depositario in quanto sottratto, in ogni caso quello che conta è la considerazione della volontà del testatore. Essa si può dire, anche nell'ipotesi svolta, comunque orientata in senso contrario rispetto al conferimento di efficacia dell'atto di ultima volontà. Diversamente si potrebbe concludere quando la sottrazione avvenisse ad opera di terzi: in questo caso vi sarebbe tuttavia il problema di dar conto del contenuto del negozio testamentario, inattingibile in esito alla sottrazione clandestina della scheda.

La soluzione del quesito che precede risulta collegata alla considerazione della natura giuridica del ritiro ex art. 685 cod.civ..

Una parte della dottrina fonda la fattispecie sul fatto oggettivo della perdita dei requisiti formali afferenti alla permanenza della scheda testamentaria ricevuta con le modalità prescritte dalla legge. Non si tratterebbe dunque di un vero e proprio atto di revoca, bensì di una condotta materiale di natura non negoziale (un mero atto) nota5.

A questa impostazione deve essere ricondotta l'opinione di quanti parlano di una condotta negoziale con valore precostituito dalla legge nota6 , senza che vi sia possibilità alcuna di dar la prova di una contraria volontà. E' infatti agevole osservare che non si può trattare di un'attività negoziale in relazione a comportamenti legalmente tipizzati, il cui effetto è attribuito dalla legge: parlare di presunzione juris et de jure di una determinata volontà significa in realtà negarne la rilevanza come tale.

Se si aderisce alla tesi dell'attività tipizzata dalla legge (in relazione alla quale conta unicamente la coscienza e volontarietà della condotta materiale in cui si esplica il ritiro) si darà conseguentemente soluzione affermativa al quesito posto in precedenza. Vale a dire che, in ogni caso, il comportamento che consiste nel ritiro della scheda non potrà non importare la revoca dell'atto di ultima volontà. La perdita di efficacia del medesimo non potrà essere ricondotta alla volontà negoziale ordinariamente insita in un atto di revoca in senso proprio, bensì quale effetto ex lege conseguente al venir meno del formalismo afferente alla conservazione del testamento segreto nota7. Si ridimensiona così anche il parere di quanti in dottrina nota8 ritengono che il ritiro del testamento pubblico vada annoverato tra i negozi di attuazione, nei quali cioè la volontà non viene dichiarata, ma semplicemente attuata dall'agente.

Note

nota1

Il testamento perciò continuerebbe ad esistere come testamento olografo e ben potrebbe il testatore depositarlo nuovamente presso lo stesso o altro notaio. In tal caso esso riacquisterebbe la forma del testamento segreto, ma prenderebbe data dal nuovo deposito (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.168).
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nota2

Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1301 e Azzariti, La revocazione delle disposizioni testamentarie, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.273.
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nota3

E' l'opinione di Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.155.
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nota4

Caramazza, cit., p.497.
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nota5

E' la tesi sostenuta da Giampiccolo, Su alcune figure di c.d. revoca tacita del testamento, in Riv.dir.civ., vol.I, 1961, p.528.
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nota6

Si tratta dell'opinione di Talamanca, cit., p.162 e di Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, p.179.
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nota7

Azzariti, cit., p.273 e Giampiccolo, cit., p.529.
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nota8

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.137.
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Bibliografia

  • AZZARITI, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Trattato Rescigno, 6, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GIAMPETRAGLIA, La revoca testamentaria, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • GIAMPICCOLO, Su alcune figure de c.d. revoca tacita del test., Riv.dir.civ., I, 1961
  • SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965.

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