FIDEIUSSIONE PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
1. La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.
(Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 154)