L'
art.1936 cod.civ. pone il principio secondo il quale
il fidejussore garantisce un'obbligazione altrui . Qualora il debitore prestasse garanzia per sé medesimo, sarebbe difficile che la fidejussione sfuggisse ad una valutazione in chiave di nullità per impossibilità dell'oggetto o anche per difetto di causa.
E' stata ritenuta praticabile la concessione da parte del socio illimitatamente responsabile di fideiussione a favore della società di persone alla quale partecipi (Cass.Civ.Sez.I,
26012/07 ; Cass.Civ.Sez.I,
1690/74 ). Il problema non sarebbe tuttavia quello del difetto di dualità soggettiva tra debitore principale e garante, poiché è ben chiaro che la società, ancorchè a base personale, costituisce un ente dotato di una propria autonoma soggettività distinta rispetto a quella del socio, bensì quello della mancata produzione di un effetto giuridicamente apprezzabile. Il socio è già di per sé responsabile per le obbligazioni sociali, di modo che la fidejussione non produrrebbe nessun effetto incrementativo della garanzia patrimoniale generica a disposizione del creditore
nota1 .
E' possibile che obbligazione principale e garanzia fidejussoria siano in origine distinte, ma che, successivamente la posizione del debitore principale e quella del fideiussore si concentrino nella stessa persona. Si pensi all'ipotesi dell'erede del debitore principale che aveva prestato fidejussione a garanzia di un debito contratto dal
de cuius. E' evidente l'interesse del creditore per il caso dell'incapienza dell'asse ereditario, in relazione all'eventualità in cui l'erede accetti con beneficio di inventario.
L'ipotesi viene assunta in considerazione dall'art.
1255 cod.civ., norma ai sensi della quale la fideiussione non si estingue se il creditore ha interesse a mantenerla in vita
nota2 .
Note
nota1
Analoghe considerazioni vengono rilevate da Nigro, Fideiussione dei soci illimitatamente responsabili e concordato preventivo della società, in Giur.comm., II, 1985, p.130 e Sesta, In tema di fideiussione prestata alla società illimitatamente responsabile, in Riv.trim.di dir. e proc.civ., 1983, p.342.
top1nota2
In dottrina (Franceschetti, Fabiani, Pepe, Obbligazioni e responsabilità civile, Napoli, 1996, p.224; Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.523) al riguardo si parla di "confusione impropria". Secondo Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.741, invece, si tratterebbe di un fenomeno che, data la peculiarità, non potrebbe neppure rientrare nel quadro della confusione, sebbene impropria.
top2Bibliografia
- BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
- FRANCESCHETTI- FABIANI- PEPE, Obbligazioni e responsabilità civile, Napoli, 1996
- NIGRO, Fideiussione dei soci illimitatamente responsabili e concordato preventivo della società , Giur.comm., II, 1985
- SESTA, In tema di fideiussione prestata alla società illimitatamente responsabile, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1983