Tribunale di Mantova del 2011 (30/11/2010)



È nulla per illiceità della causa (art. 1344 c.c.) la fideiussione rilasciata alla banca dal padre a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio, la quale preveda la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa dal fideiussore e venga rilasciata poco prima dell'erogazione al figlio, da parte della stessa banca, di un finanziamento, di importo pari alla fideiussione, garantito da ipoteca sui beni in precedenza donati dal padre al figlio. Detta fideiussione è, infatti, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 549 c.c., in quanto avrebbe l'effetto di dissuadere il legittimario erede dal promuovere l'azione di riduzione, posto che l'incremento patrimoniale che deriverebbe dal vittorioso esperimento di detta azione sarebbe vanificato dal debito portato dall'obbligazione di garanzia.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Mantova del 2011 (30/11/2010)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti