Codice Civile art. 1943


OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEIUSSIONE
1. Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l' obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
2. Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

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