Caratteri dell'obbligazione fidejussoria



L' accessorietà è la caratteristica fondamentale dell'obbligazione fidejussoria. Tra fideiussione e debito principale esiste un nesso inscindibile in virtù del quale la prima segue le vicende del secondo. L'interruzione di questa connessione (es.: fidejussione c.d. "a prima richiesta") si pone al di fuori della negoziazione tipicamente prevista dagli artt. 1936 e ss.nota1. Questo non significa che il riferito carattere giunga al punto di sortire effetti anche sotto il profilo tributario: cfr. Cass. Civ., Sez. V, 17237/13.

Numerose disposizioni rinvengono una giustificazione proprio in funzione del principio in discorso. Si pensi all'art. 1939 cod.civ., ai sensi del quale l'invalidità del debito principale si riflette sulla validità della fideiussione. Per l'art. 1941 cod.civ. la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può esser prestata a condizioni più onerose; in caso contrario la garanzia fideiussoria rimane valida, tuttavia nei limiti dell'obbligazione principale.

La fideiussione, salvo patto contrario, si estende a tutti gli accessori del debito principale ed alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive (art. 1942 cod.civ.).

L'obbligazione fideiussoria è poi solidale rispetto a quella del debitore principale: ne segue che il creditore ha la possibilità di domandare il pagamento indifferentemente all'uno o all'altro dei due soggetti (art. 1944 cod.civ.)(Cass.Civ.Sez.III 2517/95).

Analizzeremo le caratteristiche del vincolo solidale, espressamente qualificato come tale dalla norma appena citata.

Svolte queste premesse, occorre farsi carico dell'analisi di alcuni peculiari aspetti dell'obbligazione fidejussoria, quali il beneficium excussionis (che si pone come patto contrario rispetto al principio prima ricordato, di cui all'art. 1944 cod.civ.), il beneficium ordinis, il beneficio della divisione di cui all'art.1947 cod.civ., la disciplina dell'azione di regresso che vanta il fidejussore che abbia pagato nei confronti del debitore principale (artt. 1949 e ss. cod.civ.) nonché, da ultimo, l'operatività della prescrizione e della decadenza.

Note

nota1

Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1959, p.168.
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