Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2577 (23/03/1996)


L' estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una banca non è incompatibile con quanto previsto dall' art. 1346 cod. civ., essendo, nell' indicata ipotesi, l' oggetto della fideiussione determinabile per "relationem", sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l' esercizio dell' attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell' esecuzione di ogni contratto, con la conseguenza che le anticipazioni accordate dalla banca in modo arbitrario al debitore sono escluse dalla garanzia. Nella controversia inerente alla validità dell' indicata fideiussione, non assume rilievo il nuovo testo dell' art. 1938 cod. civ., introdotto dall' art. 10 della legge n. 154 del 1992 - che ha espressamente condizionato l' ammissibilità di una fideiussione per obbligazioni future o condizionali alla predeterminazione dell' importo massimo garantito - avendo il legislatore espressamente escluso l' efficacia retroattiva della nuova disposizione (art. 11 legge CIT.).

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