I.A.6 - Conferimenti di opera e servizi e polizza fideiussoria o fideiussione bancaria


Massima

1° pubbl. 9/05

Nel caso di conferimenti di opera o servizi la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria di cui all’art. 2464, quinto comma cod. civ., devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita e non la corretta valutazione della stessa.
Conseguentemente una volta esattamente adempiuta l’obbligazione cessa la validità delle garanzie che l’assistono, anche nel caso che l’opera compiuta o il servizio prestato abbiano avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimento. In tale ultimo caso dovranno essere effettuati gli opportuni interventi sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.

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