Informativa su affrancamento plusvalenze terreni


a cura del Notaio Valerio Auriemma

Il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore il 14 maggio 2011 ha riproposto (dopo altre precedenti previsioni) la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli.

Sulla base della nuova norma è possibile affrancare, sino al 30 giugno 2012, le plusvalenze relative ai terreni posseduti alla data del 1 luglio 2011, pagando il 4% del valore del terreno alla data 1 luglio 2011.

Il valore del terreno deve risultare da apposita perizia che va predisposta e giurata da un tecnico entro il 30 giugno 2012.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata o in un'unica soluzione entro il termine del 30 giugno 2012 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014.

Questa procedura è molto rilevante anche per il successivo trasferimento del terreno. Infatti l'art. 7 sesto comma legge 448/2001 prevede che "la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale ". In pratica il valore dei terreni rivalutati con questa procedura, nei successivi atti di vendita, non può essere inferiore al valore risultante dalla perizia di "rivalutazione", ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, di trascrizione e catastale. Nel caso in cui venisse dichiarato un corrispettivo inferiore al valore periziato l'Agenzia delle Entrate ben potrebbe procedere alla rettifica del valore, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 131/1986 (Testo Unico in materia di imposta di registro), ed alla liquidazione della maggiore imposta.

ATTENZIONE: se volete avvalervi della procedura di rideterminazione del valore dei terreni in vista di un atto di trasferimento occorre che:
  • la perizia sia predisposta e giurata PRIMA della stipula dell'atto stesso, anche se la norma prevede quale termine ultimo quello del 30 giugno 2012 (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 1 febbraio 2002); ciò in virtù della disposizione dell'art. 7 sesto comma legge 448/2001 sopra citata, in base alla quale il valore "periziato" costituisce il valore minimo di riferimento ai fini anche delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione al trasferimento stesso;
  • la perizia sia trasmessa in originale o in copia allo studio notarile PRIMA della stipula dell'atto stesso, al fine di inserire i dati della stessa e le relative clausole fiscali nel contratto.

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