Guida alla detrazione del 36 per cento per autorimesse pertinenziali


a cura del Notaio Gea Arcella

È possibile, sino al 31 dicembre 2012, usufruire di una detrazione, pari al 36%, sulle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, per un importo massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile.
Le spese devono essere documentate con bonifico e le banche e Poste Italiane S.p.a. devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari (imprese costruttrici o appaltatrici), con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Soggetti interessati

Possono godere della detrazione del 36% tutti coloro che sono assoggettati all’Irpef (pertanto, esclusivamente le persone fisiche), residenti o meno nel territorio dello Stato.
In particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Pertanto, sono interessati alla detrazione:
  1. il proprietario o il nudo proprietario;
  2. il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  3. il soggetto che occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
  4. i soci di cooperative divise e indivise;
  5. i soci delle società semplici;
  6. gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Interventi agevolati

Gli interventi in generale che possono fruire della detrazione Irpef del 36% sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (previsti, rispettivamente, dall’art. 3, lett. b), c), d), D.P.R. 380/2001) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In questo caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione ed a patto che le stesse risultino comprovate da un'apposita attestazione rilasciata dal venditore : in pratica oltre alla fattura il venditore dovrà rilasciare una dichiarazione da cui risultano i costi di costruzione dell'autorimessa.
In relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, con la R.M. 7 luglio 2008, n. 282/E, è stato chiarito che i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 36% per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento dell'accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questa non è sottoposta a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo.
Inoltre, la detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi residenziali.

Modalità per usufruire della detrazione

Per usufruire della detrazione è necessario effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti:
  1. la causale del versamento (es. “Acquisto box/posto auto pertinenziale ex legge n. 449/1997);
  2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  3. il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
La detrazione Irpef del 36% spetta per l’acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa (R.M. 13 gennaio 2011, n. 7/E).

Per la detrazione IRPEF DEL 36% per le spese inerenti l’acquisto di garage o box auto dal 14 maggio 2011 non è più necessaria la comunicazione all’AGENZIA delle ENTRATE (Centro Operativo di Pescara); sarà sufficiente riportare nella dichiarazione dei redditi:
  1. i dati catastali identificativi dell'immobile
  2. se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce
  3. titolo
  4. gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

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