La trascrizione del matrimonio celebrato all'estero


Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396; "o.s.c.") dedica una particolare attenzione agli atti dello stato civile formati all'estero nel Titolo IV (artt. 15-20), che tratta non solo dei detti atti relativi a cittadini italiani, ma anche se riferiti a cittadini stranieri.
Tra tali norme assumono particolare interesse dal punto di vista notarile quelle che disciplinano il matrimonio celebrato all’estero.
Esse operano però soltanto se gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero (anche non residente in Italia).
Il matrimonio può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare. L'art. 16 o.s.c. attribuisce alla volontà dei nubendi la scelta delle modalità della celebrazione.
L'autorità diplomatica o consolare, a norma dell'art. 17 o.s.c. deve poi trasmettere, ai fini della trascrizione, copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano, formati all'estero. La prima novità della disposizione concerne l'individuazione del soggetto destinatario di tale invio nell'ufficiale dello stato civile "del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui ovvero dell'avo materno o paterno". Il destinatario della trasmissione va, pertanto, individuato secondo i criteri che il Ministero dell'Interno, nella circolare MIACEL 2/2001 nota1, definisce "a cascata".
E’ evidente l’incertezza della disciplina. Basti rilevare che il secondo dei criteri suggeriti dalla norma è quello della "dichiarazione" da parte dell'interessato di voler stabilire la propria residenza in un dato luogo, criterio non oggettivo, arbitrario e pertanto foriero di incertezze, legate anche all’assenza di prescrizioni formali circa le modalità di espressione di tale volontà.
Né appare risolto il problema temporale, anche se si ritiene preferibile affermare che l'atto o il provvedimento siano opponibili non dal giorno della trasmissione da parte dell'autorità consolare, bensì evidentemente da quello della trascrizione.
E' da segnalare positivamente anche che l'obbligo di trasmissione concerne non solo gli "atti", ma anche i "provvedimenti", che concernano il cittadino e siano stati formati all'estero. Invero, da ultimo, va detto che la norma in esame ha comunque, nonostante le suddette critiche, ottenuto il raggiungimento di un obiettivo di notevole momento: eliminare la previsione del tutto residuale che qualora il domicilio dell'interessato non fosse stato nel territorio nazionale o non fosse noto gli atti di stato civile formati all'estero venissero trasmessi all'ufficio di stato civile di Romanota2.
L'art. 19 o.s.c. statuisce al primo comma che "su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera." Il secondo comma prevede poi che "possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene". Infine, il terzo comma prevede che "l'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati".
Questa norma costituisce la novità essenziale dell'intero Titolo IV, ammettendo finalmente la possibilità su espressa richiesta dell'interessato di procedere alla "trascrizione" di atti di stato civile esteri, ma relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.
L’interpretazione di tale disposizione, di notevole importanza per l’attività notarile, è ancora oggi controversa.
Va anzitutto ricordato che secondo la circolare MIACEL n. 2/2001 "tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere". E continua: "Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero", concludendo che dette trascrizioni, pur estranee all'ordinamento italiano, non possono contrastare con quest'ultimo, né con l'ordine pubbliconota3. Di tali atti, come trascritti ai sensi dell'art. 19 o.s.c., secondo la suddetta circolare, potrà esser rilasciata copia integrale solo ai titolari (e giammai ad altri), e l'ufficiale dello stato civile non potrà neppure rilasciare alcuna certificazione (neppure all'interessato).
In altri termini il Ministero dell’interno interpreta in modo restrittivo la disposizione, giungendo persino ad affermare che lo stesso termine "trascrizione" appare utilizzato dal regolamento in modo improprio, atteso che nel caso in esame non si riferirebbe al fenomeno dell'attribuzione di una valenza pubblicitaria a un atto che si è formato non alla presenza dell'ufficiale di stato civile, ma molto più modestamente darebbe la possibilità allo straniero residente e solo a lui di aver copia di un atto estero che lo riguarda, senza che lo stesso sia a terzi opponibile, benché appunto "trascritto" nei pubblici registri. Non ci vuole molto sforzo per potere affermare, in definitiva, che tale trascrizione, secondo il MIACEL, è del tutto irrilevante per i terzi.
Tale lettura ministeriale della disposizione ha suscitato serie perplessità, sia perché, così ragionando, rispetto a tali atti non vi sarebbe un ingresso pieno nel sistema pubblicitario, sia perché non potrebbero essere oggetto di pubblicità le vicende successive.
In verità è stato giustamente notato come l’affermazione ministeriale volta ad attribuire al termine “trascrizione”, in questo caso - e solo in questo caso -, una valenza diversa da quella che si ricava dal complesso delle norme del regolamento, appare essere sistematicamente errata. Non pare essere sufficientemente argomentata, infatti, la tesi secondo cui, nell'ambito dello stesso corpus normativo, il termine possa avere diverso significato a seconda della norma in cui esso è collocato.
Sembra allora doversi concludere che, fermo restando il doveroso controllo di legalità da compiersi da parte dell’ufficiale di stato civile, il quale dovrà rifiutare la trascrizione se l'atto contrasta con l’ordinamento italiano ovvero con l’ordine pubblico, da un lato esso potra essere trascritto, dall'altro, rispetto a tale atto potranno essere svolte le successive attività volte a modificarlo o a integrarlo. Tra tali attività ricordo quella di annotazione dell’accordo dei coniugi volto alla scelta del regime applicabile ai loro rapporti patrimoniali.
L’interpretazione proposta ha trovato conferma anche in giurisprudenzanota4, con sentenze emanate a seguito dell’impugnazione del rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio contratto all’estero e della successiva annotazione della convenzione ricevuta dal notaio italiano portante la scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali.
Significativa, tra queste sentenze, quella emanata dal Tribunale di Torino su ricorso di un notaio, la quale giustifica l'annotazione sia in quanto indispensabile quale forma di pubblicità ai fini dell’opponibilità dell’atto ai terzi e considerato che la convenzione di specie non è in contrasto con l’ordine pubblico italiano, sia in quanto, negandola, si discriminerebbe a danno degli stranieri che hanno contratto matrimonio all’estero, avente a oggetto la impossibilità di optare per il regime di separazione dei beni secondo la legge italiana; la mancata annotazione nei registri dello stato civile del regime patrimoniale scelto lo renderebbe, infatti, inopponibile ai terzi. L’uso del termine “trascrizione”, pertanto, non può che significare attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge.

Note

nota1

Reperibile in Stato civ. it., 2001, 282 ss.
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nota2

L'art. 51 r.d. 1238/1939 prevedeva altresì che gli atti dovessero esser trasmessi al Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro all'ufficio dello stato civile competente.
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nota3

Sul punto la circolare MIACEL 2/2001 afferma che gli atti dei quali è richiesta la trascrizione non possono contrastare con l'ordine pubblico e pertanto sono fuori dalla portata dell'art. 18 o.s.c., senza considerare che, invece, è proprio l'art. 18 a far riferimento all'ordine pubblico.
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nota4

Trib. Venezia, 15 settembre 2006, in Diritti della famiglia - OnLine, 2007, 1, 256. La pronuncia è citata anche da F. Salerno Cardillo, Le convenzioni matrimoniali provenienti dall'estero, in Gli atti provenienti dall'estero, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2007, 112 ss.; Trib. Monza, 31 marzo 2007, in Riv. not., 2007, 1171, con nota di Zisa; Trib. Torino, 14 maggio 2009, in CNN Notizie 11 giugno 2010; Trib. Massa, 22 luglio 2010, inedita.
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