Appunti sulla Società tra professionisti


La Società tra professionisti (S.t.p.) è prevista dall’art.10 della legge n.183 del 2011 che, al terzo comma, ammette l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli delle società di persone, di capitali e cooperative.

Excursus storico

La previsione va definitivamente a superare il tradizionale principio espresso nella legge n.1815/1939 all’art.2, in forza del quale le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, cui sarà dedicato il Capo II del Titolo III (“Del lavoro autonomo”) del libro II del Codice civile, è incompatibile con l’esercizio in forma societaria.

A onor del vero, l’abrogazione del divieto di cui all’art. 2, l. n. 1815/1939 risale ad una disposizione di oltre quindici anni fa (art. 24, l. n. 266/1997 - ‘‘decreto Bersani 1’’) che non ebbe applicazione pratica, non essendo stata mai seguita da un regolamento attuativo.

La prima normativa che dispone positivamente la configurabilità di una società tra professionisti è il d.lgs n. 96/2001, che agli artt. 16 e ss., ha consentito in ambito forense la possibilita` di esercitare la professione in forma comune, fatta salva la tradizionale forma associativa, esclusivamente secondo il tipo della societa`tra avvocati, fattispecie tipica avente come oggetto sociale esclusivamente la professione forense, con soci esclusivamente avvocati, cui sono applicabili in via di analogia le norme sulla società in nome collettivo, da iscrivere in una sezione speciale dell’albo professionale, non soggetta a fallimento.

Da ricordare infine, l’art. 2, c. 1, lett. c), d.l. n. 223/2006 (‘‘decreto Bersani 2’’) che ha abrogato le disposizioni che vietavano di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa` di persone o associazioni tra professionisti (c.d. societa` multidisciplinari). Anche per questo secondo “Decreto Bersani”, come per il primo, il regolamento attuativo non ha mai visto la luce.

Legge 183-2011

Con la Legge 183-2011 (Legge di stabilità 2012) (successivamente modificata dal Decreto “Cresci-Italia” n.1 del 2012 convertito dalla Legge 27-2012) all’art.10, commi 3-11, è istituita la società tra professionisti (STP).

Il comma 3, per la prima volta, con una disposizione positiva che non si limita semplicemente ad abrogare un divieto, consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. I commi 9-11 dispongono inoltre la definitiva abrogazione della legge 1815-1939, la perdurante possibilità di esercitare l’attività in forma di associazione professionale e secondo i modelli societari già vigenti e rinvia ad un successivo regolamento ministeriale da emanarsi dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico che vedrà la luce l’8 febbraio 2013 n.34 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile, entrando così in vigore il 21 aprile 2013.

Si tratta di una normativa avente il fine dichiarato di aprire i servizi professionali ad una maggiore concorrenza mediante l’utilizzo dello strumento societario tipicamente destinato all’esercizio di attività imprenditoriali, con ingresso di soci non professionisti che possono rappresentare il capitale esterno, ma che si connnota altresì per la costante preoccupazione del legislatore di non smarrire i principi etici volti a tutelare il cliente in misura maggiore di quanto lo è il consumatore nei rapporti con l’imprenditore, prevedendo all’uopo una prevalenza dei soci professionisti nei confronti dei non professionisti e la persistenza degli obblighi deontologici e di garanzia per gli utenti che connotano i professionisti intellettuali.

Tipi sociali

La società tra professionisti può essere istituita secondo i tipi previsti delle società di persone, di capitali e di cooperative, in quest’ultimo caso con un numero di professionisti non inferiore a tre (art.10 comma 3 l. 183-11).

La società tra professionisti non costituisce un genere autonomo, ma appartiene a tutti gli effetti al tipo prescelto, come è stato chiarito negli orientamenti societari della Commissione società del Notariato del Triveneto nell’orientamento Q.A.2 - (NATURA GIURIDICA DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)
Le società professionali di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.


Da ciò deriva anche il corollario per cui, con le opportune modifiche statutarie e relative alla composizione sociale, sarà possibile, senza che intervenga una trasformazione, modificare una società in STP e viceversa, come chiarito anche nell’orientamento Q.A.17 - (MODIFICA DI SOCIETA’ NON PROFESSIONALE ESISTENTE IN S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)
La sostituzione dell’oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell’esercizio di un’attività professionale ordinistica e la conseguente contestuale adozione di tutti gli elementi richiesti dall’art.10 della L. 183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico, in quanto le s.t.p. non sono un genere autonomo con causa propria (vedi orientamento Q.A.2); pertanto non trovano applicazione in detta fattispecie le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c..

Denominazione

Oltre al tipo sociale va aggiunta l’indicazione “Società tra professionisti” (art.10 comma 5 l. 183-11).

Non essendo, come detto, un tipo autonomo, tale indicazione si aggiunge e non sostituisce quella relativa al tipo sociale.

In tal senso l’orientamento del Triveneto Q.A.3 - (DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DI S.T.P. - 1° pubb. 9/13 - motivato 9/13)
La denominazione o la ragione sociale di una s.t.p. devono contenere l’indicazione “società tra professionisti
L’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) pertanto tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato


Soci

Il Decreto “Cresci Italia” del 2012 ha integrato il comma 4 dell’art.10 legge 183-11, nel senso di prevedere un numero ed una partecipazione dei soci professionisti tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni .

Si ritiene che la ratio della norma sia da individuare essenzialmente nella volontà di far si che non sia attribuito il controllo della società ai soci non professionisti che potrebbero fare deragliare la compagine rispetto all’etica professionale.

La legge peraltro non ha direttamente ripreso la nozione di controllo di cui all’art.2359 c.c., lasciando così alcuni interrogativi aperti.

Nell’ottica che la ratio della disposizione sia fatta salva laddove il controllo sia sottratto ai soci non professionisti, seppure non sia nemmeno completamente assicurato ai soci professionisti, con l’orientamento Q.A.9 si è ammessa la - LEGITTIMITA’ DI CLAUSOLE CHE PREVEDONO MAGGIORANZE SUPERIORI AI DUE TERZI NELLE DECISIONI DEI SOCI – (1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479-bis c.c.), ma si aggiunge ad esse.

Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l’adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest’ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto.

A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell’adozione delle decisioni dei soci.


Dovendosi rinvenire la ratio nella titolarità dei diritti amministrativi di voto nelle decisioni dei soci con il successivo orientamento Q.A.10 si è ammessa altresì la LEGITTIMITA’ DELLA DETENZIONE DA PARTE DEI SOCI NON PROFESSIONISTI DI AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO CHE SUPERINO IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE – (1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto.
Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale.
E’ anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.


Ci si è chiesti se, fermo il rispetto formale del requisito della prevalenza delle decisioni, siano ammissibili diritti particolari ai sensi del terzo comma dell’art.2468 del codice civile, che riservino l’amministrazione a non professionisti. Si ritiene che non sia ammissibile una gestione completamente in mano ai non professionisti prevista statutariamente che svuoterebbe di contenuto il requisito di cui sopra.

Ci si chiede altresì quale rilevanza la maggioranza dei 2/3 del numero dei professionisti nelle società di persone dove le decisioni vengono prese per teste ma all’unanimità. Qualcuno ha ipotizzato che per le STP sarebbe disapplicata la regola unanimistica di cui all’art.2252 del codice civile.

Qualora venga meno la prevalenza stabilita dalla legge per i soci professionisti si determina una causa di scioglimento della società, se tale condizione si protrae per sei mesi, similmente a quanto avviene nelle società di persone per la mancanza di pluralità o nella sas nel caso in cui venga meno una delle due categorie di soci.

Peraltro, rispettata la necessaria prevalenza dei professionisti, non è necessaria né la coesistenza delle due categorie, professionisti e non professionisti (solo la prima è, naturalmente, indispensabile) né, secondo l’opinione prevalente, e nonostante quanto potrebbe far dubitare la letterale interpretazione del nome “tra professionisti” la pluralità dei medesimi, essendo possibile anche una STP unipersonale (risposta a Quesito del CNN 704-2013 ed orientamento Triveneto Q.A.5 - (S.T.P. UNIPERSONALE - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto.

Ai sensi dell’art. art.10 comma 6 legge 183-11 e’ possibile partecipare ad una sola società tra professionisti.

Tale previsione si applica certamente ai soci professionisti per i quali, essendo questa l’unica previsione di incompatibilità, ne deriva che non è incompatibile continuare a svolgere, da parte di un socio, l’attività professionale in forma individuale o associata (Circolare Cup 2.1.2012).

Poiché la legge non fa distinzione, nell’ottica di assicurare in massimo grado l’indipendenza della STP, anche se con qualche margine di dubbio riguardo alla ratio, si ritiene applicabile il regime di incompatibilità sia ai soci professionisti che ai non professionisti.

In tal senso l’orientamento Q.A.16 - (INCOMPATIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE A PIU’ S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

Stante il dettato normativo dell’art. 10, comma 6, della L. 12 novembre 2011 n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d’investimento o per prestazioni tecniche.

L’art.6) del regolamento chiarisce l’ambito e la temporaneità di tale incompatibilità.

1. L'incompatibilitàdi cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilitàdi cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.


Soci professionisti

Ai sensi della lett.b) del quarto comma dell’art.10) deve essere prevista nell’atto costitutivo la l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, mentre alla lettera d) si prescrive che l’atto costitutivo individui anche le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Da tale previsione si evince dunque la necessità dell’iscrizione all’Albo da parte dei soci professionisti; inoltre la norma, coordinata con la lett.a) del medesimo comma secondo cui l’atto costitutivo deve prevedere altresì “l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci” e con la lett.c) secondo cui l’atto costitutivo deve prevedere “ criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta” ha fatto ritenere da taluno dei primi commentatori la necessità dell’inquadramento dei professionisti quali soci d’opera che dovrebbero conferire la propria attività professionale in società.

Diversa la posizione prevalente ed anche a questo riguardo abbiamo un orientamento del Notariato del Triveneto Q.A.6 - (FORMAZIONE DEL CAPITALE DI S.T.P. - INSUSSISTENZA DI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO D’OPERA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro.
Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l’obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio).
Stante quanto sopra, si ritiene che il socio professionista possa assumere nei confronti della società l’obbligo di eseguire l’incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall’ordinamento (tipiche o atipiche).


Ai sensi del comma 7 dell’art.10 della Legge i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, Il socio professionista inoltre può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Come si può vedere pertanto, il legislatore cerca di fare salvo anche nelle S.t.p. il rapporto prettamente fiduciario basato sulla riservatezza e sul segreto professionale che si instaura normalmente tra il professionista ed il cliente.

Dal punto di vista deontologico è da rilevare che anche la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta secondo il citato comma 7 e secondo le modalità che vengono esplicitate nell’art.12 del Regolamento.

Regime disciplinare della società
Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che èsoggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.


Vi sono poi tutta una serie di obblighi informativi della STP volti a salvaguardare il rapporto fiduciario con il professionista e le peculiarità dell’attività libero-professionale, sempre nell’ottica di non diminuire la tutela del cliente.

Art.4 Reg.
1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societàsia affidata ad uno o piùprofessionisti da lui scelti;
b) sulla possibilitàche l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la societàprofessionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi;


Art.5 Reg.
1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.
2 È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.


Quest’ultimo articolo del Regolamento, nel suo ultimo comma declina anche la personalità dell’esercizio dell’attività del professionista, nel senso che si possa avvalere di collaboratori, ausiliari e sostituti nei termini ivi indicati che non paiono contrastare con quanto prescritto al riguardo dal codice civile all’art.2232 .

Soci non professionisti

Il quarto comma lettera b) dell’art.10 della legge 183-11 nell’ammettere i soci non professionisti precisa che essi possono entrare in società soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

Il socio per prestazioni tecniche si ritiene che possa essere una figura quale l’esperto di qualità, di comunicazione, di organizzazione, che si può fare strada nelle organizzazioni di una certa complessità da inquadrare come socio d’opera ma anche no, come il socio professionista.

In ogni caso, i non professionisti possono essere ammessi senza particolari caratteristiche quando hanno finalità di investimento. Semmai ci si può chiedere se il socio con finalità di investimento possa amministrare oppure debba limitarsi a percepire gli utili. E’ più probabile che per “socio con finalità di investimento” si debba intendere un socio che non svolge l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale e che quindi entri in società con l’intento di investire del capitale e non di svolgere un’attività, ma non necessariamente un socio di capitale che percepisce gli utili cui sia inibita la facoltà di amministrare.

Del resto, la legge tace in merito alla composizione dell’organo amministrativo delle S.t.p.: ne deriva che, fermo restando il rapporto fiduciario ed il rendiconto all’organo decisorio in cui i soci professionisti hanno la prevalenza, nell’organo gestorio potranno essere eletti sia soggetti iscritti agli Albi professionali sia soci di capitale. Inoltre, se il tipo sociale lo permette l’organo amministrativo può essere composto, in tutto o in parte, anche da non soci. In questo senso l’orientamento del Triveneto Q.A.11 - (COMPOSIZIONE SOGGETTIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DI S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p..
Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.


Per i soci non professionisti, la legge prevede le informative sugli interessi e gli stessi requisiti di onorabilità dei soci professionisti per selezionare la platea degli investitori e per evitare che ex-professionisti mancanti di tali requisiti entrino in società
Art.6) comma 3 del regolamento.
Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilitàprevisti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societàèiscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.


Il legislatore prende particolarmente in considerazione i soci professionisti temendo che possano essere portatori di conflitti di interesse. Al riguardo l’art.4) del Regolamento sull’informativa così dispone
1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco dei soci con finalità d'investimento.


Oggetto sociale

Esclusività

L’art.10 Legge 183-11 al comma 4 lett.a) dispone l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci da prevedere espressamente in Statuto.

Certamente da tale disposizione si evince che solo i soci possono svolgere l’attività professionale, (nei termini di cui all’art.5 Reg), mentre è dubbio se il precetto normativo significhi anche che l’oggetto sociale debba esclusivamente prevedere l’attività professionale, come accade, per espressa previsione di legge, nella società tra avvocati.

Secondo alcuni quindi avremmo delle STP pure, ma anche delle STP miste con previsione nell’oggetto sociale anche di attività commerciali, la presenza di soci investitori deporrebbe in tal senso.

In senso contrario le massime del Triveneto
Q.A.12 - (ESCLUSIVITA’ DELL’OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)
L’oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l’esercizio di più attività professionali) in funzione all’esercizio della quale (o delle quali) sono costituite.
L’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale per l’esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale.

Q.A.13 - (AMMISSIBILITA’ DI ATTIVITA’ STRUMENTALI ALL’OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)
“Perfettamente compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all’esercizio dell’attività professionale stessa. Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l’attività professionale ordinistica che costituisce l’oggetto esclusivo della s.t.p."
nonché la Circolare CUP 2.1.2012.
Taluno ha sostenuto che il fatto che l’attività professionale debba essere svolta esclulsivamente dai soci significherebbe anche che la società è solo una società di mezzi, per un’attività svolta dai soci.
Si deve ritenere invece che l’esercizio sia riferibile alla società, questa è l’essenza del fenomeno, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di questo nuovo tipo, né dell’espressa abrogazione della 1815 del 1939.

Società multidisciplinari – La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali (comma 8 art.10 legge 183-11).

Al riguardo l’orientamento Q.A.14 - (NECESSARIA SUSSISTENZA IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.T.P. DI SOCI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI PREVISTE DALL’OGGETTO SOCIALE - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13) ritiene che

Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale

Il secondo comma dell’art.8) del regolamento che dispone che 2. La societàmultidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo ha disatteso il precedente orientamento Q.A.15 - (OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. MULTIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ PREVALENTI - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)

Una s.t.p. multidisciplinare può, in conformità alla previsione contenuta nell’art. 8, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell’oggetto sociale, ma tale individuazione di “prevalenza” non è da ritenersi necessaria né obbligatoria.

Beni e diritti conferibili

L’opera del professionista è conferibile, secondo le norme del tipo prescelto, quindi come conferimento d’opera nelle società di persone e nelle srl, come prestazione accessoria nella spa.

La clientela è conferibile?

Applicando il principio emergente dalla Sentenza della Cassazione n.2860 del 2010, la clientela non è un bene immateriale conferibile come tale, ma è comunque possibile configurare un conferimento che avrà ad oggetto sia obblighi positivi di fare da parte del socio, costituiti da un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione, sia obblighi negativi di non fare (non concorrenza) volti nel loro complesso a consentire la prosecuzione del rapporto tra i vecchi clienti del professionista e la società subentrante, sempre che questa possa svolgere gli incarichi attraverso professionisti che abbiano la capacità, prima di ottenere la conferma degli incarichi e poi di conservare la clientela nel tempo.

Secondo alcuni poiché il professionista può conferire il proprio futuro (la propria opera), può conferire anche il proprio passato inteso come azienda professionale organizzata, comprensiva di contratti, clientela ed avviamento con applicazione analogica delle norme dettate in tema di cessione di azienda in tema di subentro nei rapporti di lavoro, nei contratti, nei crediti, nei debiti, divieto di concorrenza.

Da questo punto di vista, dunque, prevale una concezione che assimila il professionista all’imprenditore, mentre nell’ottica del professionista quale soggetto che ha assimilato una particolare competenza tecnica in anni di studio che gli consente di generare reddito la concepibilità di un conferimento di clientela ed in particolare di un divieto di concorrenza è dubbia.

Fallimento e procedure concorsuali

La STP svolge attività non commerciale, ma professionale e quindi, pur non essendoci nella legge 183-11 una norma come quella della legge 96-2001 in tema di società tra avvocati che indica espressamente l’esenzione dal fallimento, anche per le STP questo corollario discende automaticamente dall’esclusività dell’oggetto sociale non commerciale, con possibilità invece di accedere – ricorrendone i presupposti – al nuovo istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento (D.L. 212/2011).

Laddove invece si ammetta anche per le STP accanto all’oggetto professionale anche un oggetto commerciale, essa diviene necessariamente soggetta a fallimento e procedure concorsuali.

Responsabilità

Non è ancora del tutto chiaro il regime di responsabilità dei soci di società tra professionisti.

L’orientamento Q.A.7 del notariato triveneto al riguardo dispone che non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p. previsto dal modello societario prescelto.

Questo corollario al principio dell’appartenenza dell’STP al tipo è certamente condivisibile e consequenziale alla disciplina positiva.

Il problema si pone in relazione al socio professionista che esegue l’incarico professionale.

Al riguardo occorre distinguere tra assunzione dell’incarico riconducibile alla società ed esecuzione dello stesso attraverso la prestazione professionale riconducibile esclusivamente al singolo professionista abilitato che opera per conto della STP .

La STP dunque, avendo assunto l’incarico deve rispondere patrimonialmente ed in tal senso depongono vari indici ulteriori, quali l’iscrizione in proprio della STP all’ordine professionale e la conseguente sua soggezione alle relative regole disciplinari, nonché la previsione del comma 4 lett.c) bis dell’art.10 legge 183-11 che prevede un’assicurazione obbligatoria per la STP.

La peculiarità del contratto d’opera professionale dovrebbe portare a ritenerne comunque applicabili le relative norme con responsabilità del professionista per dolo (errore voluto) o colpa (imprudenza, negligenza, imperizia), salvo il caso di prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c. verso il cliente secondo le norme deontologiche e gli artt. 2229 e segg. c.c..

Taluno ha ipotizzato la responsabilità del solo professionista e non della società, ma tale lettura risulta di difficile giustificazione alla luce della soggettività giuridica della STP che assume l’incarico. Altri ritiene invece che la responsabilità del professionista si trasferisca in capo alla società la quale sola risponderebbe, eventualmente insieme ai soci sulla base delle regole sue proprie, con esclusione della responsabilità del professionista. Quest’altra lettura, più aderente alla configurazione giuridica della STP quale soggetto attivo dell’incarico professionale, di cui il professionista è il mero esecutore, da questo punto di vista porta a compimento l’equiparazione tra professionista ed imprenditore che tuttavia, come detto sopra, non è espressa compiutamente dal legislatore laddove si tratta di tutelare il cliente, le cui norme di protezione rimangono intatte anche con l’utilizzo dello schema societario. Per questa ragione, pur in presenza di un’oggettiva lacuna normativa, parrebbe più consono allo spirito complessivo della normativa interpretare il tema della responsabilità nel senso che quella del professionista esecutore nei termini di cui alla disciplina codicistica del contratto d’opera professionale, resti comunque presente.

Non c’è bisogno di osservare che in misura simmetricamente opposta alla garanzia patrimoniale riservata al cliente crescerà l’appetibilità dello strumento societario per i professionisti alla luce delle sempre maggiori responsabilità addossate loro dalla normativa e dalla giurisprudenza, potendosi prevedere una massiccia diffusione delle STP ove fosse possibile interpretarne la disciplina nel senso di limitare la responsabilità professionale alla società secondo le norme del tipo prescelto.

Copertura assicurativa

Ai sensi del comma 4) c- bis ) dell’art.10 legge 183-11, è obbligatorio che l’atto costitutivo preveda la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Il tenore della norma è stato criticato perché sembra consentire la stipula dell’atto costitutivo in assenza della polizza, ferma restando una generica previsione sulla stipula della medesima e la responsabilità degli amministratori in mancanza.

La norma si collega a quanto previsto nell’art.5 del DL 138-2011 che dispone che tra i principi per la riforma degli ordini professionali vi è quello che, a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e nell’art.9 comma 4 Dl 1-2012 ove si prevede che il professionista debba rendere noto al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Con tale disposizione il legislatore mostra ancora una volta la propria attenzione per il cliente di una società professionale onde attribuirgli maggiori tutele rispetto al consumatore-utente di una società commerciale.

Peraltro, le generiche disposizioni di cui sopra per essere foriere di un’effettiva tutela per il cliente dovranno arricchirsi di contenuto concreto de iure condendo, sulla scorta di quanto è previsto per esempio in Inghilterra per le law firms, le quali sono tenute a sottoscrivere la “qualifying insurance” assicurazione professionale che ha particolari connotazioni, sia relativamente al contenuto, al massimale, alle franchigie, alle eccezioni opponibili dall’assicuratore. Inoltre, ci sono alcuni aspetti ulteriori su cui occorre interrogarsi e che fanno dubitare di una reale utilità per il cliente della conoscenza dei dati della polizza: il fatto, ad esempio, che accanto al massimale sarebbe utile conoscere per il cliente quale sia il volume di affari, e quindi di rischio effettivo del professionista, e che il danno si verifica spesso tempo dopo, quando l’effetto della polizza i cui dati sono stati comunicati al cliente, normalmente è cessato.

Esclusioni

Notai La Relazione di accompagnamento al Regolamento Ministeriale e lo Studio CNN 41-2012 escludono che l’esercizio di pubbliche funzioni come quella notarile possa essere dedotta come oggetto sociale ostandovi l’assoluta terzietà ed imparzialità del pubblico ufficiale che deve individualmente indagare la volontà delle parti e la legittimità della richiesta prima ancora di assumere l’incarico.

Avvocati Per quanto riguarda la professione di avvocato, al panorama delineato occorre aggiungere peculiari considerazioni.

Innanzitutto deve essere considerata la legge n.96 del 2001, in forza della quale, salve le associazioni di cui alla legge n.1815-39, l’unica modalità per l’esercizio in comune dell’attività forense viene individuata nella società tra avvocati che costituisce, a differenza della STP, un tipo autonomo, la cui disciplina viene mutuata dalla snc, salve le peculiarità previste dal testo legislativo, che dispone espressamente la possibile ammissione solo di avvocati come soci, i quali possono partecipare ad una sola società tra avvocati, che può avere ad oggetto esclusivamente la professione forense. La legge stabilisce espressamente la sottrazione al fallimento della società tra avvocati e l’iscrizione della stessa in una sezione speciale del Registro Imprese con funzione di pubblicità-notizia.

Dopo la legge 183-11 sulle STP è poi intervenuta la legge 247 emanata il 31 dicembre 2012, c.d. legge forense, che, con specifico riferimento a tale attività, ne prevede lo svolgimento da parte dell’avvocato individualmente oppure con la partecipazione ad associazioni tra avvocati cui possono partecipare altri avvocati ed altri professionisti appartenenti a categorie da individuarsi con regolamento del Ministero della Giustizia, altresì con la partecipazione ad associazioni costituite tra altri liberi professionisti, in una società tra avvocati disciplinata da un futuro decreto legislativo, in una società tra avvocati retta dal D.lgs.96/2001, in forma di associazione in partecipazione ex art.2549 c.c. tra un’associazione tra avvocati ed uno o più avvocati.

La legge 247-12 speciale rispetto alla 183-11 e di rango sovraordinato rispetto al successivo Decreto 34/2013 sottrae dunque gli avvocati dall’ambito soggettivo della STP

Pubblicità

La pubblicità della STP è disciplinata analiticamente nel Regolamento.

La STP si iscrive sia nella sezione speciale del Registro Imprese a fini di pubblicità notizia e di verifica del requisito di incompatibilità di cui all’art.6) del Regolamento (partecipazione di un socio ad una sola STP), sia nella sezione ordinaria del Registro Imprese con gli effetti propri del tipo prescelto, sia nell’Albo Professionale presso il Consiglio dell’Ordine in una sezione speciale. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Deve essere curata prima la pubblicità presso il Registro Imprese e poi quella presso il Consiglio dell’Ordine, dopodichè viene nuovamente annotata presso il Registro Imprese l’avvenuta iscrizione presso il Consiglio dell’Ordine.

Professioni non ordinistiche

Ai sensi dell’art.1,comma 2 della legge 4/2013 per “professione non organizzata in ordini o collegi si intende l’attività economica, anche non organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge ad iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artiginali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”

Secondo il successivo comma 5 “la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.”

Aspetti fiscali e previdenziali

Il decreto attuativo, per mancanza di copertura normativa, non ha disciplinato il trattamento fiscale del reddito prodotto dalle società tra professionisti e il relativo regime previdenziale, temi che rappresentano incognite non prive di problemi pratici.

Da un lato si potrebbe sostenere che il reddito prodotto dalle società professionali, anche se organizzate nella forma di società commerciali, sia determinato secondo le regole del reddito di lavoro autonomo (quindi in base al principio di cassa). Del resto, diversamente interpretando, si creerebbe un’ingiustificata disparità fra coloro che, pur esercitando la medesima attività professionale, determinano il reddito secondo le regole del reddito di impresa e quelli che invece lo determinano secondo le regole del reddito di lavoro autonomo, come nel caso delle società tra avvocati (D.Lgs. 2.2.2001, n. 96; R.M. 28.5.2003, n. 118/E).

Questa interpretazione, però, si scontra con il dato letterale dell’art. 6, co. 3, D.P.R. 917/1986 che attribuisce natura (da cui deriva la modalità di determinazione) di reddito d’impresa a qualunque tipologia reddituale (e quale sia l’oggetto sociale perseguito) posseduta da società in nome collettivo. Il medesimo principio vale per le società di capitali: l’art. 81, D.P.R. 917/1986 stabilisce che «Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali (…) da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa».

La menzionata R.M. 118/E/2003, superando il dettato normativo, ha accolto la tesi, sostenuta in dottrina, secondo cui la forma societaria rappresenterebbe solo un centro di imputazione degli effetti di un’attività – quella professionale – che trova la sua qualificazione non nell’organizzazione di beni e persone, ma nella modalità di produzione del risultato economico. Data la non fungibilità delle prestazioni rese da professionisti, occorre ricondurre il reddito prodotto nella sfera del lavoro autonomo e non in quella dell’impresa commerciale.

Analizzando il caso della società tra avvocati (S.t.a.) di cui al D.Lgs. 96/2001, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:
  • «in assenza di una specifica indicazione in ordine al trattamento fiscale applicabile al nuovo tipo di società, (...) la qualificazione commerciale della S.t.p. appare in contrasto con i caratteri che informano la specifica tipologia societaria di cui al decreto legislativo n. 96 i quali inducono, invece, a ritenere che il modello societario delineato risulti del tutto peculiare rispetto alla società in nome collettivo, proprio in considerazione della specificità dell’oggetto sociale, per cui attraverso l’utilizzo del modello societario non viene meno il carattere professionale e personale della prestazione di assistenza legale»;
  • le stesse disposizioni del Codice civile (in primis l’art. 2238 c.c., il quale indirettamente nega la natura commerciale delle attività dei professionisti) determinerebbero l’applicazione della disciplina dell’impresa commerciale nelle sole ipotesi «in cui viene esercitata anche una attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell’apporto intellettuale si configura come una delle componenti dell’organizzazione».

Ne consegue, secondo il pensiero dell’Amministrazione finanziaria, che i redditi prodotti dalla S.t.p. costituiscono redditi di lavoro autonomo, in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. 917/1986; i compensi corrisposti alla S.t.p. sono conseguentemente soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25, D.P.R. 600/1973.

Che questa possa essere l’interpretazione che verrà assunta anche nel caso delle società tra professionisti si potrebbe ricavare anche dall’obbligo di designare, in sede di conferimento di un mandato professionale, il professionista che eseguirà la prestazione, nel rispetto dell’art. 2232 c.c. laddove è previsto che il prestatore d’opera intellettuale debba eseguire personalmente l’incarico assunto.

Dall’altro lato, analizzando il caso delle società di ingegneria, per le quali la legge istitutiva prevedeva la sola costituzione in forma di società di capitali, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ferma restando la natura professionale dell’attività svolta, il reddito prodotto dalla società di capitali si qualifica – ai sensi dell’art. 81, D.P.R. 917/1986 – come reddito d’impresa (R.M. 4.5.2006, n. 56/E). Poiché il corrispettivo dovuto dal soggetto che ha fruito della prestazione non si configura come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta d’acconto, concorre alla determinazione del reddito d’impresa come componente di reddito positivo.

I due orientamenti esaminati non sono da considerarsi necessariamente inconciliabili; si potrebbe, anzi, sostenere che la disciplina del reddito di lavoro autonomo trovi applicazione solo se l’esercizio dell’attività avviene sotto forma di società semplice, di associazione tra artisti e professionisti o di società tra avvocati. Negli altri casi, ossia allorché l’esercizio in forma associata avvenga facendo ricorso ad una delle forme societarie previste dal Codice civile per le società commerciali, si è in presenza di redditi d’impresa.

Poiché nelle S.t.p. la specificità dell’oggetto sociale e le modalità di esecuzione dell’incarico sono del tutto analoghe a quelle delle S.t.a., si potrebbe giungere alle medesime conclusioni fornite per queste ultime: regole civilistiche per il funzionamento delle società e regole fiscali dei lavoratori autonomi per la determinazione del reddito.

Una conferma si rende necessaria, in considerazione delle motivazioni che sono state addotte nel commentare le regole delle società tra avvocati allorquando nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 96/2001, citando il parere espresso in materia dalla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza dell’11.5.1998, si afferma che «lo strumento societario non può comunque vanificare i requisiti della personalità e della professionalità del soggetto esercente» e che «il rinvio alle disposizioni che regolano la società (…) opera ai soli fini civilistici, in quanto consente di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, occorre dare risalto al reale contenuto professionale dell’attività svolta».

Ovviamente, se sarà confermata l’interpretazione della tassazione per cassa (valevole anche ai fini Irap, secondo le regole dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 446/1997, ossia determinando la base imponibile contrapponendo i compensi e i costi secondo i valori fiscalmente riconosciuti) tale regime si estenderà anche agli utili attribuiti ai soci finanziatori, facendo prevalere l’oggetto sociale, in quanto non si ritiene possibile ipotizzare una diversificazione del sistema di tassazione del reddito prodotto dal soggetto partecipato in relazione alle caratteristiche dei soci stessi.

Quanto al regime previdenziale, i soci professionisti dovrebbero rimanere iscritti alle rispettive Casse previdenziali di appartenenza.

I soci non professionisti, probabilmente, saranno tenuti ad iscriversi all’Inps presso la Gestione Ivs oppure presso la Gestione separata Inps, dato che non può esistere una prestazione professionale priva di copertura previdenziale.

Al momento non è dato sapere come applicare (percentuale) il contributo integrativo (sui fatturati, con rivalsa sui committenti), specie in presenza, nella compagine sociale, di soci iscritti presso Ordini o Collegi e di soci non professionisti. Per il contributo integrativo dovrebbe esistere la copertura normativa, dato che l’obbligo ricade sui «soggetti» (anche persone giuridiche, quindi) iscritti agli Albi che svolgono attività professionale.

Si deve, invece, comprendere come determinare il trattamento pensionistico, ossia come destinare la quota parte dell’integrativo ai montanti individuali dei singoli professionisti.

Si attendono chiarimenti anche in merito all’individuazione della base imponibile previdenziale (per cassa o per competenza, derivando il reddito dal regime fiscale che verrà delineato) da assoggettare al contributo cd. «soggettivo» (sui redditi). Le prime istruzioni del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dispongono che la STP deve pagare la tassa di iscrizione iniziale, la quota annuale, la tassa di concessione governativa.

Prassi collegate

  • Società tra professionisti e maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni (AGCOM Segnalazioni AS1589 e AS1589B)

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