Successione ab intestato e diritto di abitazione e di uso dei mobili che corredano la casa coniugale. Nullità del testamento olografo per difetto di olografia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20703 del 10 settembre 2013)
In tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. I presupposti per l'attribuzione di tale diritto è quello che la casa e i mobili che la corredano devono potersi considerare come quella di abituale coabitazione: ciò significa che l'esigenza che quell'attribuzione intende garantire è il diritto all'abitazione, quale minimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo (quello dell'abitazione) e una solidarietà coniugale garantiti anche dalla costituzione (artt. 47 e 2 Cost.) quali esigenze a garanzia di un pieno e integrale sviluppo della persona. Pertanto, si deve ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell'intero patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vanno imputati all'asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge.
È nullo, per difetto di autografia, il testamento olografo allorché nel corpo della disposizione di ultima volontà, anche una sola parola sia di mano altrui o risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.