Successione ab intestato e diritto di abitazione e di uso dei mobili che corredano la casa coniugale. Nullità del testamento olografo per difetto di olografia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20703 del 10 settembre 2013)

In tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. I presupposti per l'attribuzione di tale diritto è quello che la casa e i mobili che la corredano devono potersi considerare come quella di abituale coabitazione: ciò significa che l'esigenza che quell'attribuzione intende garantire è il diritto all'abitazione, quale minimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo (quello dell'abitazione) e una solidarietà coniugale garantiti anche dalla costituzione (artt. 47 e 2 Cost.) quali esigenze a garanzia di un pieno e integrale sviluppo della persona. Pertanto, si deve ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell'intero patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vanno imputati all'asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge.
È nullo, per difetto di autografia, il testamento olografo allorché nel corpo della disposizione di ultima volontà, anche una sola parola sia di mano altrui o risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. conferma l'orientamento da ultimo posto dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. civile, SSUU 2013/4847) in tema di individuazione dell'ambito dell'asse ereditario sul quale gravano i prelegati ex lege di cui all'art.540 cod.civ.. Essi infatti vengono ad onerare, a carico dell'intero asse, anche le quote ab intestato facenti capo agli eredi legittimi (negli stessi ricompreso il coniuge legatario ex lege).
Ulteriormente la Corte, in tema di olografia, ha avuto modo di precisare che ogni e qualsiasi intervento grafico di terzi sulla scheda vale a rendere nullo l'atto di ultima volontà.

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