Abitazione di proprietà del de cuius e di un terzo. Può dirsi spettante il diritto di abitazione ex art. 540 cod.civ.? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15000 del 28 maggio 2021)

A norma dell'art. 540 cod.civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.
Il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell'ipotesi in cui la residenza familiare del "de cuius" sia ubicata in un immobile in comproprietà, - e, per l'indivisibilità dell'immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente - è applicabile anche all'ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all'incanto dell'immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell'immobile spettante a quest'ultimo).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'immobile era di proprietà del defunto e della prima moglie di costui. Non vi erano pertanto le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione del diritto di abitazione, pur tenuto conto della parziale titolarità dell'unità immobiliare in capo al defunto. In tale ipotesi può invece trovare luogo la (parziale) conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite in una somma di denaro corrispondente al suo valore monetario. Tale principio, affermato quando, a causa dell'indivisibilità dell'immobile, non possa attuarsi l'individuazione di di una porzione corrispondente alla quota di spettanza del coniuge superstite e il bene sia assegnato interamente all'altro contitolare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2474/87) è stato ritenuto nella fattispecie applicabile anche al caso in cui sia venduto all'asta l'immobile non divisibile.
Va osservato come, In senso contrario, si sia affermato che la lettura dell'art. 540 cod.civ. sembrerebbe presupporre, ai fini della sussistenza del diritto di abitazione, o la esclusiva titolarità del bene in capo al coniuge defunto o quantomenoi una comproprietà tra i coniugi (così Cass. Civ. Sez. II, 6691/00; Cass. Civ. Sez. II, 8171/91).

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