Assegno vitalizio in favore del coniuge al quale sia stata addebitata la separazione



Ai sensi del II comma dell'art.585 cod.civ. nell'ipotesi in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con pronunzia passata in giudicato (al tempo dell'apertura della successione: cfr. Cass.Civ. Sez.I, 6383/82 ), si applicano le disposizioni di cui al II comma dell'art.548 cod.civ. , vale a dire che il medesimo ha diritto unicamente ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

L'assegno, che è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta nota1 . In buona sostanza la funzione dell'addebito della separazione è quella di determinare l'esclusione del coniuge "colpevole" dall'ambito degli eredi legittimi, parimenti attribuendogli il diritto di percepire un assegno vitalizio posto a carico dell'eredità. Il tutto a condizione che egli già ricevesse, essendo in vita l'ereditando, un assegno alimentare a carico di quest'ultimo. Secondo la prevalente opinione si tratta di un legato ex lege obbligatorio che scaturisce da una vocazione a causa di morte a titolo particolare nota2.

Del tutto controversa è inoltre la natura alimentare della disposizione. Chi propende per la tesi affermativa osserva come il legato sia dovuto soltanto a condizione che il coniuge separato già godesse durante la vita del de cuius degli alimenti (nonchè a quella, ulteriore, della permanenza dello stato di bisogno anche oltre la morte dell'ereditando). Chiaro sarebbe pertanto l'intento della legge di sovvenire alle esigenze dell'alimentando, sancendo l'imposizione a carico dell'eredità di un'obbligazione omogenea, quanto a natura giuridica, rispetto alla precedente nota3. In senso contrario si è notato come la determinazione quantitativa dell'obbligo di cui al legato in oggetto sfugga ai criteri che usualmente valgono a determinare l'obbligo alimentare. Da un lato infatti l'ammontare viene commisurato alle sostanze ereditarie nota4, non tenendo conto nè dello stato di bisogno dell'alimentando nè di fenomeni come l'intervenuta perdita di valore della moneta, dall'altro sembrerebbe cedibile, compensabile, assoggettabile a pignoramento nota5. Difficile una risposta appagante: in particolare il punto attinente alla cedibilità, compensabilità etc. non è un prius logico, quanto piuttosto un posterius. Occorrerebbe, in altri termini, risolvere a monte la questione della natura giuridica del legato per verificare la disponibilità del diritto di credito che ne scaturisce. Si può anche riflettere sul fatto che, negando all'assegno vitalizio natura alimentare, si perverrebbe sostanzialmente ad ampliare il diritto già goduto dal coniuge (contrariamente a quanto ricavabile dall'art.548 cod.civ. ) svincolandolo, in particolare, dalla sussistenza dello stato di bisogno dell'alimentando, la cui permanenza sarebbe presupposto del legato nota6 .

Note

nota1

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.465.
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nota

nota2

Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.I, Milano, 2000, p.191.
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nota3

Gabrielli, Dei legittimari, in Comm.al dir.it. della famiglia, a cura di Cian-Oppo-Trabucchi, vol.V, Padova, 1992, p.84; Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.V, t.1, Torino, 1997, p.424.
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nota4

Si ritiene che con il termine sostanze ereditarie ci si debba riferire alla massa ereditaria formata mediante riunione fittizia del relictum e del donatum: Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.121; Mengoni, op.cit., p.182.
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nota5

Nicolini, Appunti sulla successione legittima del coniuge, in Diritto della famiglia e delle persone, 1981, p.618.
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nota6

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.338, per il quale questo legato avrebbe la stessa funzione dell'assegno alimentare che durante il matrimonio spetta al coniuge al quale sia addebitabile la separazione ex art.156, III comma cod.civ., non essendoci ragione alcuna per ampliare dopo la morte del coniuge questo diritto.
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Bibliografia

  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • CATTANEO, Le vocazioni anomale, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • GABRIELLI, Dei legittimari, Comm. al dir. it. della famiglia, V, 1992
  • MENGONI, Delle succesioni legittime, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1985
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione legittima, Milano, Tratt. Dir.civ. e comm.,dir. da Cicu e Messineo, 1999
  • NICOLINI, Appunti sulla successione legittima del coniuge, Diritto della famiglia e delle persone, 1981
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000

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