Diritti del coniuge superstite ex art. 540 cod. civ. e computo della porzione legittima. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 4008 del 9 febbraio 2023)

In tema di successione necessaria e in presenza dei presupposti per il riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, cod.civ., la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare i diritti del coniuge sulla casa familiare, posto che tali diritti, acquistati dal coniuge a titolo di legato, sono sottratti dal relictum ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari. Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, cod.civ. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, il coniuge stesso, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, ha ancora il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si pronuncia nuovamente sulle modalità di computo del prelegato ex lege di cui all'art. 540 cod.civ. quando concorrano con il coniuge altri legittimari e la consistenza dell'asse sia tale da determinare la imputazione della intera disponibile a valere sul diritto di abitazione della casa coniugale, venendo ad ulteriormente comprimere i diritti degli altri riservatari. La disposizione configura infatti un incremento di natura quantitativa (aggiungendosi alla porzione legittima computata sull'intero asse). Il peso di tale prelegato grava, come detto, anzitutto sulla porzione disponibile. Quando questa non fosse sufficiente, per il rimanente andrà a gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata agli altri legittimari. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26741/2017).
Nel caso di specie, superando il valore dei diritti ex 540 cod.civ. la disponibile, ma non anche il valore della legittima del coniuge, a costui è andata la metà del patrimonio ereditario, mentre l'altra metà è stata attribuita ai figli.

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