Legato testamentario e diritto di abitazione anche in favore del convivente superstite. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15882 del 13 giugno 2019)

L'interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata esclusivamente al giudice il quale può avvalersi nell'attività interpretativa delle stesse regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. relative ai contratti.
Deve valorizzarsi il fondamento personalistico del diritto di abitazione che in particolare, quanto al convivente superstite, soddisfa non già la necessità dell’alloggio in sé, ma la conservazione di una permanenza abitativa legata a fattori affettivi, di convivenza e di comunanza di vita con il de cuius - ed a far prevalere la ragione solidaristico-affettiva o comunque almeno la presenza di rapporti consuetudinari con l’abitazione condivisa, in vita, con il defunto su altri diritti patrimoniali compressi, dovendosi inoltre ricomprende nella famiglia anche le persone che convivono con l’habitator per prestargli i loro servizi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si trattava di stabilire se spettasse o meno il diritto di abitazione alla convivente coniugata soltanto con rito cattolico, ma non con effetti civili: il tutto in base ad un legato testamentario. In altri termini non entrava in gioco l'operatività della n orma di cui all'art. 540 cod.civ., che attribuisce un diritto a titolo di prelevato ex lege, ma la volontà del testatore che espressamente attribuiva alla superstite il diritto in esame. Il tutto venendo altresì a comprimere i diritti dei figli.

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