Cass. civile, sez. III del 2017 numero 10377 (27/04/2017)




Deve ritenersi che il convivente more uxorio vanti sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche con la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi, sicché, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza more uxorio. Ne consegue che segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie la norma dell’articolo 1, comma 42, della l. n. 76/2016 che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverberando piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza «dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento» che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all’ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa.

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