Modalità costitutive dei diritti di uso e di abitazione



I diritti di uso e abitazione possono essere costituiti negozialmente, per atto tra vivi, disposti per testamento; possono anche sorgere per effetto dell'intervenuta usucapione (Cass. Civ. Sez. II, 4562/90), in seguito a provvedimento del Giudice o per disposizione di legge.
Per quanto attiene a quest'ultima, si può anzi riferire che, stante il tenore dell'art. 540 cod.civ. la costituzione ex lege a favore del coniuge del defunto del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano si prospetta come l'ipotesi di più frequente verificazione nota1.
Si ponga mente al fatto che, in non pochi casi (precisamente quando, apertasi la successione ab intestato a favore del coniuge e di uno o piú figli, residui puramente la casa adibita a residenza coniugale, i mobili di arredamento ed un conto corrente con modesta giacenza) il contenuto di quello che ex art. 540 cod.civ. si pone come un vero e proprio prelegato ex lege nota2 (Tribunale di Verona, 12/12/1989 ) il cui oggetto è costituito dal diritto di uso e di abitazione, esaurisce quasi completamente l'asse ereditario.
Ulteriore fonte costitutiva pareva essere costituita dai provvedimenti giudiziari in sede di separazione personale tra coniugi ai sensi degli artt. 155 e ss. cod.civ.. Attualmente la disposizione è stata novata, limitandosi a fare rinvio alle disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX, ai mente dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.

Note

nota1

Riguardo al diritto d'abitazione di cui all'art. 540 cod.civ., un possibile problema poteva nascere dal passaggio a nuove nozze del coniuge superstite, eventualità vista come causa estintiva del diritto sopracitato. L'orientamento ormai prevalente è al contrario quello di permettere la continuazione di tale diritto anche nel caso di nuovo matrimonio. Cfr. Ferri, Dei legittimari, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p.59; Cantelmo, La situazione del coniuge superstite, in Rass. dir. civ., 1980, p.51; Ravazzoni, I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, in Dir. fam. pers., 1978, p.224.
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nota2

Anche se la dottrina è solita parlare di "legato" ex lege in riferimento all'art. 540 cod.civ., preferibile è l'utilizzo della denominazione di "prelegato" ex lege, proprio per il fatto che la fattispecie contemplata funziona come un prelievo anticipato che il coniuge ha diritto di ottenere prima della divisione con gli altri coeredi. Si vedano, tra gli altri, Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria. , in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1984, p.184; Palazzo, in Comm.cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.123; Lops, Il legato, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1033; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.352. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez.II, 4329/00 , secondo la quale il peso economico di detta disposizione deve essere in primo luogo imputato alla disponibile, indi alla porzione legittima del coniuge superstite ed infine (quando anche questa si palesasse insufficiente) a quella degli altri legittimari. Mancando disposizioni testamentarie, il contenuto attivo dei diritti di uso e di abitazione non si aggiungerebbe alla quota ex lege, salva in ogni caso la porzione legittima. Quest'ultima affermazione è stata tuttavia successivamente smentita: cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 4847/13.
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Bibliografia

  • CANTELMO, La situazione del coniuge superstite, Rass.dir.civ., 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FERRI, Dei legittimari, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1975
  • LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984
  • PALAZZO, Torino, Commentario al codice civile diretto da Cendon, II, 1997
  • RAVAZZONI, I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, Dir.fam.pers., 1978

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